COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE RAZZANO VINCENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61 NOIF, DEI SIGG.RI PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO E LIPPI GIUSEPPE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CAVE AI SENSI DELL’ART 4 COMMA 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE
RAZZANO VINCENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1
C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61 NOIF, DEI SIGG.RI PASQUAZI ANDREA,
PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO E LIPPI GIUSEPPE PER RISPONDERE DELLA
VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CAVE AI
SENSI DELL’ART 4 COMMA 2 C.G.S.
Il Collaboratore della Procura Federale, dopo aver esaminato il rapporto arbitrale relativo alla gara
VIS CAVE – NUOVA LUNGHEZZA del 9.1.2011 – Campionato II Categoria, ha rilevato che al
termine della partita, il Dirigente accompagnatore della Società VIS CAVE, Sig. RAZZANO
VINVENCO, si recava nello spogliatoio del Direttore di gara e gli chiedeva invano di sostituire i
nomi dei due calciatori della sua società, che comparivano nella relativa distinta, con i nomi di due
altri calciatori che non avevano invece preso parte alla gara stessa e, precisamente, i nomi di
PASQUAZI ANDREA e RAZZANO FABIO con i nomi di PASQUAZI GRAZIANO e RAZZANO
ARMANDO, trovandosi, a quel momento, i primi due in posizione di squalifica.
In sede di audizione, il Dirigente RAZZANO VINCENZO, ha riconosciuto di aver tenuto la condotta
riferita dall’arbitro e che invece i calciatori indicati in titolo non si sono presentati alla programmata
audizione persso la Procura Federale.
Fa comunque presente l’incaricato federale che il Giudice Sportivo competente ha già sanzionato
sia i calciatori in questione per la loro indebita partecipazione alla gara e la Società VIS CAVE per
tale violazione.
Ed è per tutto questo che l’Organo Inquirente ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig.
RAZZANO VINCENZO per rispondere delle violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in
riferimento all’art. 61 delle NOIF, ed i calciatori tesserati per la Società VIS CAVE, PASQUAZI
ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO ARMANDO e LIPPI GIUSEPPE
per violazione di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentati alla programmata
audizione avanti il collaboratore della Procura Federale, nonché la Società VIS CAVE a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni
ascritte ai suoi tesserati.
Alla riunione è presente il Rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti nessuno è
comparso.
Il Rappresentante della Procura insiste per la richiesta di deferimento per i soggetti in titolo,
chiedendo per il Dirigente RAZZANO VINCENZO l’inibizione per mesi 4; per i calciatori PASQUAZI
ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO ARMANDO e LIPPI
GIUSEPPE la squalifica di 1 mese e per la Società VIS CAVE l’ammenda di € 1.000.
Questa Commissione, esaminati gli atti in possesso ritiene che i fatti siano provati e che dagli
stessi emerge una responsabilità evidente dei deferiti e non ha nulla da obiettare sulle richieste di
sanzioni proposte dalla Procura Federale, ritenendo le stesse congrue rispetto agli addebiti mossi
ai deferiti.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del
Dirigente della Società VIS CAVE, Sig. RAZZANO VINCENZO, l’inibizione per 4 mesi; a carico dei
calciatori PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO
ARMANDO e LIPPI GIUSEPPE la squalifica per 1 mese, nonché l’ammenda di € 1.000 a carico
della Società VIS CAVE.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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