COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRODICA/CUPRENSE DEL 29.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRODICA/CUPRENSE DEL 29.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al quarantunesimo minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento dei sostenitori della squadra locale e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Nell’occasione i sostenitori del Trodica Calcio lanciarono all’indirizzo dell’autore della rete della squadra avversaria - che, portatosi vicino alla tribuna, aveva fatto loro il gesto del silenzio - una bottiglietta d’acqua e numerose monetine. Il protrarsi del lancio di detti oggetti in campo, il rifiuto del capitano e dei dirigenti della squadra ospitante di intervenire, l’obiettiva situazione di pericolo creatasi, indusse il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto che i fatti così come svoltisi e riportati nel referto arbitrale non possano essere individuati come tali da rendere impossibile al direttore di gara di assumere quei provvedimenti disciplinari che avrebbero consentito il prosieguo dell'incontro. Rilevato anche che i piccoli oggetti e monetine lanciati nel terreno di gioco non hanno colpito nessuno né portato nocumento all'integrità fisica sia dei calciatori che della terna arbitrale, in accoglimento del gravame proposto dall’A.S.D. Trodica Calcio, respinto quello dell’odierna reclamante, ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933 chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.S.D. Trodica Calcio e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore. Assumeva la reclamante: a) l’errata ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice; b) l’illogicità della motivazione del provvedimento da questi adottato; c) l’errata applicazione, da parte dello stesso giudicante, della normativa federale vigente in materia. Con nota del 1 marzo 2012, l’A.S.D. Trodica Calcio, controinteressata, faceva pervenire rituali controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo dell’A.S.D. Cuprense 1933 e, quindi, la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. Argomentava la società resistente, a sostegno delle proprie richieste, la contraddittorietà degli atti ufficiali, evidenziando la diversa versione di quanto accaduto fornita dall’arbitro e dalla sua assistente; in particolare, deduceva la tenuità dei fatti e l’assenza della condotta minacciosa e violenta, reiterata e continuativa, ascritta dalla reclamante ai propri sostenitori, prima della sospensione definitiva della gara de quo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere sospeso definitivamente l’incontro poiché, a suo giudizio, non vi erano più le condizioni di sicurezza, in particolare, per il suo assistente e per i calciatori che si fossero avvicinati alla rete di recinzione, a seguito del reiterato lancio di oggetti in campo da parte dei sostenitori del Trodica. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, ritiene il proposto gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Preliminarmente, in ordine alle richieste istruttorie della reclamante, il Collegio, ritenuta la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali, ha escluso il ricorso agli ulteriori mezzi di prova offerti dalla reclamante. Nel merito, occorre rilevare che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori. Ed inoltre che, a norma dell’art. 17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di un incontro, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della stessa ritenuta irregolare. Dall’espletata istruttoria emerge che, intorno al quarantunesimo minuto del secondo tempo, l’arbitro, dopo avere convalidato una rete della squadra ospite ed adottato alcuni provvedimenti disciplinari, fu informato dall’assistente numero due, Ripanti Sofia, che alcuni sostenitori locali avevano lanciato contro un giocatore della squadra ospite, che era nelle di lei vicinanze, una bottiglietta d’acqua e diverse monetine. Verificato quanto segnalato dall’assistente e constatato che il lancio di oggetti proseguiva anche nei loro confronti, il direttore di gara chiese l’intervento del capitano e dei dirigenti del Trodica, senza tuttavia ottenere collaborazione alcuna, continuando il lancio di oggetti in campo. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai sostenitori del Trodica Calcio, i quali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità degli ufficiali di gara e dei calciatori, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa. L’A.S.D. Trodica Calcio, a norma dell’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. In ordine alla condotta tenuta nell’occasione dai tesserati del Trodica Calcio, non appare superfluo richiamare quanto statuito, al riguardo, dagli artt. 62 e 65 delle NOIF che impongono alle società e, quindi ai loro tesserati, tra l’altro, la tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare e l’assistenza agli ufficiali di gara. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.S.D. Trodica Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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