COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR MONTECOSARO/VILLA MUSONE DEL 22.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR MONTECOSARO/VILLA MUSONE DEL 22.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012) Il 22 gennaio 2012 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria Vigor Montecosaro/Villa Musone, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 0. La C.S. Villa Musone inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’arbitro, avendo per lo stesso fatto dapprima ammonito il calciatore della Vigor Montecosaro per simulazione e poi concessogli un calcio di rigore a favore, era incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dalla C.S. Villa Musone, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera la C.S. Villa Musone ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di ripetizione della gara de quo. In particolare la reclamante asseriva che l’arbitro, correndo con il cartellino giallo in mano, avrebbe con evidenza manifestato l’intenzione di ammonire, in occasione del rigore concesso alla squadra avversaria, un proprio calciatore per proteste prima ancora che questi protestasse e poi di averlo ammonito due volte senza espellerlo. LA COMMISSIONE • visto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • rilevato che il gravame, come pure quello in prima istanza, verte su fatti, come la concessione di un calcio di rigore, che per la loro natura sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, come tali quindi sottratti, a norma dell’art. 17, 4° comma, del Cgs, agli Organi della giustizia sportiva; • ritenuta pertanto l’inammissibilità del presente gravame e quello in prima istanza; • visto l’art. 36, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; • rilevato che l’arbitro ha escluso la doppia ammonizione al calciatore della reclamante, peraltro ininfluente ai fini del presente giudizio posto che della circostanza ne avrebbe comunque beneficiato la medesima società sconfitta sul campo; P.Q.M. annulla, senza rinvio, l’impugnata delibera, dichiarando altresì inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla C.S. Villa Musone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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