COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEW GENERATION/FRANCAVILLA DEL 28.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEW GENERATION/FRANCAVILLA DEL 28.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 113 del 14.2.2012) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento dei sostenitori del Francavilla e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rigettava il reclamo della F.C. Francavilla A.S.D. con il quale la stessa, deducendo l’insussistenza dei motivi per la sospensione dell’incontro e, quindi, l’errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara, ne chiedeva la ripetizione. Lo stesso Giudicante, ritenuta la responsabilità dei sostenitori della F.C. Francavilla A.S.D., oltre ad infliggere alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, applicava alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 e l’obbligo di disputare le due gare successive a porte chiuse. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la F.C. Francavilla A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione della gara, la riduzione dell’ammenda e l’annullamento e/o la modifica della sanzione di disputare i due incontri successivi a porte chiuse. Richiamando le deduzioni proposte in primo grado, la reclamante ha ribadito che l’arbitro sarebbe incorso in errore tecnico avendo sospeso definitivamente l’incontro nonostante vi fossero, anche per sua stessa ammissione esternata ai due capitani, le condizioni per portarlo regolarmente a termine. Sentito a chiarimenti l’arbitro ha precisato di avere sospeso definitivamente l’incontro avendo temuto per la propria incolumità, in conseguenza del reiterato lancio, da parte dei sostenitori e tesserati del Francavilla, di sassi e terriccio che lo colpivano alla schiena. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che ai sensi della Regola 5 e dell’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai sostenitori del Francavilla, i quali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’ufficiale di gara, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa; • rilevato che la reclamante, a norma dell’art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri tesserati e sostenitori; • ritenuto di poter accogliere il gravame limitatamente alla sanzione pecuniaria che può essere ridotta alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della società; P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla F.C. Francavilla A.S.D. così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, riducendola ad € 600,00 (seicento/00); - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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