COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 MARANO – CAVAGLIA

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 MARANO - CAVAGLIA La società ASD CAVAGLIA' con raccomandata spedita il 27/02/2012 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che la controparte ASD MARANO abbia effettuato nel corso della gara numero SEI sostituzioni anzichè CINQUE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S.. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dall'esame del referto arbitrale risulta infatti documentato dal direttore di gara che la società MARANO all'inizio del secondo tempo sostituiva numero CINQUE giocatori e successivamente al 21º minuto del secondo tempo effettuava un'altra sostituzione (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa vigente ribadita altresì sul C.U. nº 11 del 05/08/2011 al punto 3.2.1 che ne prevede un massimo di cinque. L'aver trasgredito tale disposizione inficia la regolarità della gara e comporta l'assunzione a carico della società MARANO dei provvedimenti previsti dall'art.17 comma 1 del C.G.S. e pertanto SI DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società CAVAGLIA' mandando ad omologare la gara con il seguente risultato MARANO - CAVAGLIA' 0-3 - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº47 del 01/03/2012
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