COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: SILVIUM GRAVINA – STELLA DEL CALCIO GRAVINA del 29 Gennaio 2012 (Reclamo della Società Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della reclamante di cui alla delibera pubblicata sul C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 31 del 16.02.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: SILVIUM GRAVINA – STELLA DEL CALCIO GRAVINA del 29 Gennaio 2012 (Reclamo della Società Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della reclamante di cui alla delibera pubblicata sul C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 31 del 16.02.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - Rilevato che l’art. 17 del C.G.S., indicato dalla reclamante, non prevede la perdita della gar, come invece sanzionato dal Primo Giudice; - Che peraltro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 3, questa Commissione, mentre riforma la decisione impugnata e richiamando quanto si evince dal citato art. 17 comma 6 del C.G.S., rileva l’opportunità di applicare le sanzioni a carico delle Società, dell’accompagnatore ufficiale e del calciatore; - Per questo premesso, in accoglimento del reclamo ritualmente proposto: DELIBERA 1) Riformarsi la decisione impugnata omologando la gara col risultato conseguito; 2) Condannarsi la Società Silvium Gravina al pagamento dell’ammenda di € 50,00; 3) Condannarsi il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Michele Cataldi alla inibizione fino a tutto il 31/03/2012; 4) Condannarsi il calciatore Giuseppe Lasalandra alla squalifica fino a tutto il 31/03/2012; 5) Non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.
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