COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/12/2011 (prot. n.4120/1422pf 10-11/GR/mg) nei confronti di: – PORCARO Giuseppe – USD IMPERIAL FOGGIA per rispondere il sig. PORCARO Giuseppe Presidente della società IMPERIAL FOGGIA, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità avendo disconosciuto deliberatamente la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI per la stagione sportiva 2009 – 2010. la società U.S.D. IMPERIAL FOGGIA a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/12/2011 (prot. n.4120/1422pf 10-11/GR/mg) nei confronti di: - PORCARO Giuseppe - USD IMPERIAL FOGGIA per rispondere il sig. PORCARO Giuseppe Presidente della società IMPERIAL FOGGIA, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità avendo disconosciuto deliberatamente la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI per la stagione sportiva 2009 - 2010. la società U.S.D. IMPERIAL FOGGIA a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. FATTO Con delibera del 4/4/2011 il Collegio arbitrale c/o la LND condannava la società USD IMPERIAL FOGGIA, a corrispondere al sig. Alfredo BERTOZZI la complessiva somma di € 1.520,00, così composta, quanto a € 1.500,00 importo relativo a quanto dovuto per le ultime 5 rate del premio di tesseramento per la Stagione Sportiva 2009/2010 e € 20,00 a titolo di interessi equitativamente calcolati dichiarando altresì inappellabile ed immediatamente esecutiva la delibera medesima. Dalla istruttoria espletata dalla Procura Federale risultava pienamente comprovata attraverso l’esame e la comparazione delle firme apposte sul documento di cui viene disconosciuta l’autenticità con altri documenti (accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI) recanti la firma del Presidente PORCARO quali le richieste di tesseramento dei calciatori MARINI Francesco e RECAPITO Salvatore, la richiesta di emissione di tessera di tecnico e il foglio di censimento 2009/2010. Ritenuto pertanto ravvisabile una condotta lesiva dei fondamentali principi di lealtà correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio la Procura Federale con la nota succitata del 21/12/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva con racc. a.r. del 31/1/2012, la convocazione delle parti succitate, dinanzi a sé per l’udienza del giorno 27 febbraio 2012 alla quale compariva solo l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, rimanendo assenti la società USD IMPERIAL FOGGIA e il sig. Giuseppe PORCARO il quale in data 14 febbraio 2012 inviava deduzioni scritte, ancorché non sottoscritte, di cui si dava lettura. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Monaco per la Procura Federale il quale preliminarmente rimarcava quanto dal Procuratore Federale evidenziato con l’atto di deferimento succitato del 21/12/2011 e cioè che il deferimento era stato proposto nonostante l’attuale stato di inattività della Società Sportiva in parola, che, in quanto tale, non facendo di per sé cessare l’affiliazione alla FIGC, non era ostativo alla declaratoria di responsabilità per le violazioni contestate sia in capo alla stessa che al suo Presidente precisando che tali soggetti potranno scontare le sanzioni che verranno irrogate, allorquando detto stato di inattività verrà a cessare ed il sig. Giuseppe PORCARO dovesse nuovamente tesserarsi per qualsivoglia compagine appartenente all’Ordinamento Federale. Ciò premesso l’avv. Monaco chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni: - per il sig. Giuseppe PORCARO la inibizione di anni uno; - per la USD IMPERIAL FOGGIA l’ammenda di € 2.000,00. La Commissione Disciplinare Territoriale si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento non consente di revocare in dubbio la fondatezza degli addebiti mossi ai deferiti e quindi va affermata la loro responsabilità e vanno puniti come da dispositivo ancorché risultino - allo stato - cessate l’affiliazione alla FIGC della USD IMPERIAL FOGGIA e la funzione di presidente del sig. Giuseppe PORCARO. Va infatti condivisa l’affermazione della Procura Federale secondo cui le sanzioni da questa Commissione inflitte come da dispositivo, potranno in futuro trovare esecuzione allorché la USD IMPERIAL FOGGIA dovesse far cessare la sua inattività ed il sig. Giuseppe PORCARO dovesse nuovamente tesserarsi per altre compagini appartenenti all’ordinamento federale. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: - per il sig. Giuseppe PORCARO la inibizione di anni uno; - per la USD IMPERIAL FOGGIA l’ammenda di € 2.000,00.
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