COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D.CARGEGHE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Stella Smeralda / Cargeghe del 18.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D.CARGEGHE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Stella Smeralda / Cargeghe del 18.02.2012. La società Cargeghe propone reclamo avverso la squalifica dei giocatori Dalerci Luca, Murru Claudio e Spano Amedeo, rispettivamente a sei giornate di gara, tre e due perché ritenuti responsabili: - il primo, dopo essere stato espulso per aver insultato l’arbitro, alla notifica dell’espulsione dapprima si allontanava per poi riavvicinarsi all’arbitro reiterando il comportamento ingiurioso, dandogli una spinta al petto e minacciandolo finchè veniva allontanato dai compagni di squadra; per aver, a fine gara insultato e minacciato il direttore di gara; - il secondo per avere, al termine della gara, insultato l’arbitro e dato un calcio alla porta del suo spogliatoio reiterando le frasi ingiuriose nei suoi confronti; - il terzo per essersi introdotto, a fine gara, nello spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli frasi irriguardose. Assume la reclamante che il Dalerci Luca non si reso responsabile di alcuna aggressione nei confronti del direttore di gara ma il suo comportamento antiregolamentare si è concretizzato nell’aver rivolto all’arbitro parole non consone alla situazione. Negano che il giocatore Murru Claudio abbia dato calci alla porta dello spogliatoio del direttore di gara e che abbia insultato lo stesso. Negano ancora che il giocatore Spanu Amedeo si sia introdotto all’interno dello spogliatoio dell’arbitro. La Commissione visti gli atti e letto il reclamo rileva che il direttore di gara ha riportato i fatti per cui è reclamo in modo tanto analitico quanto circostanziato talchè deriva la sua attendibilità che certamente non può essere inficiata da una sterile difensiva basata esclusivamente su una negazione dei fatti più gravi. Si ritiene quindi che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo sono da considerarsi obiettivamente congrui e come tali devono essere confermati. Rileva infine che il reclamo proposto per il giocatore Spano Amedeo è assolutamente improponibile e quindi non può essere discusso da questa Commissione in virtù del disposto di cui all’art.45 comma 3° del C.G.S. Per tutti detti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo in ordine alle posizioni dei giocatori Dalerci Luca e Murru Claudio e la non impugnabilità del provvedimento inerente il giocatore Spano Amedeo. Dispone l’incamero della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it