COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. ARBUS (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 01.3.2012 Gara Arbus / Sant’Elena del 26.02.2012

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. ARBUS (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 01.3.2012 Gara Arbus / Sant’Elena del 26.02.2012 La Società Sportiva Arbus proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: - Squalifica per quattro giornate di gara del giocatore Inconi Renato perché durante un’azione di gioco sferrava volontariamente una gomitata alla mandibola di un avversario e, alla notifica dell’espulsione, inveiva con reiterate offese contro l’assistente dell’ arbitro che aveva segnalato il comportamento violento; - Squalifica per quattro giornate di gara al giocatore Pilloni Federico perché a gioco fermo, sferrava un violento schiaffo ad un avversario e, dopo l’espulsione, offendeva ripetutamente l’arbitro con parole triviali; - Squalifica fino al 28.3.2012 all’allenatore Zurru Giuliano espulso dal campo per avere ingiuriato l’arbitro reiteratamente. La Commissione, esaminato il reclamo proposto con il quale si censurava il provvedimento del Giudice Sportivo sottolineando l’assoluta mancanza di volontarietà nei fatti contestati al proprio calciatore Inconi Renato e l’assenza di violenza nella condotta del giocatore Pilloni Federico e il comportamento non violento dell’allenatore Zurru Gianluca, esaminato, altresì, il rapporto arbitrale, ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Infatti dalla descrizione dei fatti così come rappresentati dall’arbitro, in maniera dettagliata e precisa, appare di tutta evidenza che sia il Pilloni che l’Inconi si siano resi responsabili di atti di violenza, il primo sferrando una gomitata in faccia all’altezza della mandibola ad un avversario e successivamente ingiuriando il collaboratore dell’arbitro per avere a quest’ultimo segnalato l’episodio, il secondo, per aver sferrato, a gioco fermo, un violento schiaffo all’avversario ed aver ingiuriato l’arbitro mentre usciva dal terreno di gioco. Appare di tutta evidenza anche quanto riferito dall’arbitro in merito alla condotta dell’allenatore Zurru il quale non solo si limitava a contestare una decisione dell’arbitro, ma dopo aver ingiuriato quest’ultimo appena espulso, continuava in maniera reiterata fuori dal recinto di gara ad insultare lo stesso. Per quanto sopra esposto, constatata la volontarietà nella condotta di tutti i tesserati della Società reclamante, desunta dalla dinamica dei fatti così come descritti dal direttore di gara, la Commissione, anche in relazione ad episodi consimili, ritiene equa la sanzione inflitta. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla S.S. Arbus avverso le squalifiche di Inconi Renato, Pilloni Federico e Zurru Gianluca disponendo l’addebito della tassa.
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