COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 162/A A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 – Gara Promozione Ciappazzi / Sant’Agata del 18/02/2012 – C.U. n° 338 del 23/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 162/A A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 – Gara Promozione Ciappazzi / Sant'Agata del 18/02/2012 - C.U. n° 338 del 23/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. Sostiene qui in sintesi la società appellante di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara. In particolare ritiene la reclamante che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara con evidente errore tecnico da parte del direttore di gara con la conseguenza che si richiede la ripetizione della stessa e l’annullamento dell’ ammenda anche in considerazione del fatto che l’arbitro, così come i suoi assistenti, non avrebbero potuto vedere quanto effettivamente accaduto. Il rapporto e gli eventuali supplementi redatti dagli ufficiali di gara, come è noto costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. e costituiscono altresì la base di svolgimento del giudizio sulla regolarità della gara ex art. 35 n° 3 del C.G.S. Dall'attenta lettura di tali rapporti si ricava senza ombra di dubbio quanto peraltro statuito dal Giudice sportivo territoriale, vale a dire che la responsabilità primaria di quanto accaduto vada attribuita alla società Ciappazzi, avuto riguardo a quanto addebitato ai tesserati di quest'ultima. Si ricava altresì che tutte e due le squadre contendenti, a cagione di provvedimenti disciplinari che sarebbero stati assunti dal direttore di gara all'esito della rissa purtroppo generatasi sul terreno di gioco, sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiore al minimo di sette consentito dal regolamento di gioco. Precisando che tali provvedimenti disciplinari non erano stati notificati per motivi di ordine pubblico (v. supplemento di referto), il direttore di gara testualmente ha riferito in referto che “A questo punto, alla rissa partecipavano altri tesserati delle due società, tra cui riconoscevo ecc...”. Egli poi indica tra i partecipanti alla rissa, tra gli appartenenti alla società appellante che ha potuto appunto riconoscere, non solo gli addetti al servizio d’ordine ed il dirigente sig. Stagno Francesco ma anche i calciatori Siracusa Angelo (n.11), Drago Ferrante Antonio (n.1), Campo Alessandro (n.14), Pontillo Francesco (n.6), Maiorana Stefano (n.7) e Mollica Carmelo (n.5). E' allora logico e plausibile, oltre che letterale, ritenere che oltre a quanti sono stati indicati nella prima parte del referto, qui omessa ed oltre a quanti sono stati indicati come sopra in quanto riconosciuti, altri tesserati delle due società risultano aver partecipato alla rissa pur se non individualmente riconosciuti dal direttore di gara. Il che peraltro appare particolarmente lodevole in termini di redazione del rapporto di gara, posto che ai tesserati riconosciuti è stata precisamente attribuita la condotta esercitata. Ed allo stesso modo appare legittima l'applicazione dell'ammenda, correttamente introdotta dal Giudice sportivo Territoriale con riferimento alla partecipazione alla rissa dei calciatori, dirigenti ed addetti al servizio d’ordine sanzione che qui si ritiene di confermare in relazione alla primigenia attribuzione di responsabilità come sopra evidenziata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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