COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 145/A U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) – Avverso squalifica per 3 gare calciatore Indomenico Sebastiano; squalifica per 6 gare calciatori Giarratana Bartolomeo e Romano Samuel; squalifica fino al 30/04/2012 dell’allenatore Bonarrivo Nicola – Gara 2^ categoria Atletico Scicli / Florenzia Calcio del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 145/A U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) - Avverso squalifica per 3 gare calciatore Indomenico Sebastiano; squalifica per 6 gare calciatori Giarratana Bartolomeo e Romano Samuel; squalifica fino al 30/04/2012 dell'allenatore Bonarrivo Nicola - Gara 2^ categoria Atletico Scicli / Florenzia Calcio del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012. Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Florenzia Calcio, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo in tutti i casi riguardanti i calciatori che possa essersi trattato di un travisamento delle reali intenzioni di chiarimento, normali a fine gara in un contesto di naturale confusione ed agitazione. E sostenendo, per quanto riguarda l'allenatore, che possa soltanto essersi trattato di un mero errore di persona. L'appellante chiede pertanto l'annullamento o la riduzione delle sanzioni in esame, in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti. Tali richieste vengono reiterate in udienza dal legale rappresentante della appellante. La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue: Il rapporto dell'arbitro, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere: a) che al 27° del 2° tempo il calciatore Romano Samuel, dirigendosi verso l'arbitro, lo spingeva e gli sbatteva le mani al petto urlandogli in faccia con tono minaccioso diversi insulti, così facendosi espellere dal terreno di gioco; b) che a fine gara il calciatore Giarratana Bartolomeo spingeva in continuazione l'arbitro, insultandolo e minacciandolo; c) che a fine gara il calciatore Indomenico Sebastiano gesticolando e sfiorando il volto dell'arbitro lo insultava; d) che a fine gara l'allenatore Benarrivo Nicola, apostrofava l'arbitro con tono minaccioso, sbattendogli le mani sul petto e insultandolo. Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante non siano in alcun modo riscontrabili, né è ravvisabile dubbio alcuno circa l'identificazione dell'allenatore quale autore dei fatti che gli sono stati addebitati. Quanto all'entità delle sanzioni, può rilevarsi che appaiono eque e ben adeguate in relazione ai fatti addebitati al calciatore Indomenico Sebastiano ed all'allenatore, al quale ultimo è richiesto un contegno maggiormente controllato dato il ruolo rivestito in campo. Possono invece contenersi come in dispositivo le sanzioni assunte a carico dei calciatori Romano Samuel e Giarratana Bartolomeo, tenuto conto di una valutazione d'insieme di ciascun comportamento e delle relative conseguenze, nel contesto verificatosi. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello dispone contenersi in 5 gare la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Romano Samuel e Giarratana Bartolomeo. Dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti in primo grado. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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