COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 152/A A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso suqlifica per 5 gare calciatore Campo Alessandro, 4 gare calciatori Drago Ferrante, Maiorana Stefano e Molica Carmelo per tre gare calciatore Pontillo Francesco – Gara Promozione Ciappazzi / Sant’Agata del 18/02/2012 – C.U. n° 338 del 23/02/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 152/A
A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso suqlifica per 5 gare calciatore Campo Alessandro, 4 gare calciatori Drago Ferrante, Maiorana Stefano e Molica Carmelo per tre gare calciatore Pontillo Francesco – Gara Promozione Ciappazzi / Sant'Agata del 18/02/2012 - C.U. n° 338 del 23/02/2012.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi, in persona del Vice Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. Sostiene qui in sintesi la società appellante che la terna arbitrale non avrebbe potuto vedere i fatti in quanto non si trovavano sul luogo al momento degli accadimenti con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna prova di quanto accaduto.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
Nel caso specifico non viene offerto alcun elemento difensivo limitandosi l’appellante a sostenere in maniera apodittica e generica che gli arbitri non avrebbero potuto vedere alcunchè in quanto non presente al tafferuglio generale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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