COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 158/A Società A.S.D. S. AGATA CALCIO (Me) avverso decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara per 3-0 e ammenda di € 200,00 – Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi – A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 – C.U. n. 338 del 23.02.2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 158/A
Società A.S.D. S. AGATA CALCIO (Me) avverso decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara per 3-0 e ammenda di € 200,00 - Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi - A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 - C.U. n. 338 del 23.02.2012
Con reclamo del 29.02.2012 l’A.S.D. S. Agata Calcio, in persona del Suo Presidente pro-tempore, chiede l’annullamento delle decisioni in epigrafe indicate.
In via preliminare l’appellante chiede di essere sentito al fine di produrre eventuali memorie e/o controdeduzioni. Nel merito chiede l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto nessun dirigente della Società avrebbe preso parte ai fatti contestati e verificatesi durante lo svolgimento della sopraindicata gara e che la stessa illegittimamente è stata sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori di entrambe le Società in quanto la reclamante disponeva di sette calciatori titolari in campo (numero valido per potere continuare lo svolgimento della gara), cosa di cui, invece, non disponeva la Società avversaria, e per l’effetto chiede l’assegnazione della vittoria della gara per 3 a 0 oltre all’annullamento o riduzione dell’ammenda inflitta di euro 200,00.
All’udienza del 6 Marzo 2012 veniva sentito il Delegato della Società che si riportava a quanto già sostenuto nell’atto di reclamo.
Il reclamo è infondato. Innanzitutto deve osservarsi che nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva vieta all’Ufficiale di Gara di inviare autonomamente e senza impulso degli Organi della Giustizia Sportiva supplementi di rapporto, sicchè, l’integrazione autonoma di un precedente referto arbitrale non può in alcun modo essere dichiarato inutilizzabile.
Ciò posto la Commissione, esaminati il referto di gara ed il suo supplemento, nonché il rapporto del Commissario di Campo, che a mente dell’art. 35 comma 1° punto 1) C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che, in maniera esauriente e priva di incertezze, il Direttore di gara ha descritto il comportamento assolutamente illecito dei Sig.ri: Regina Calogero, che colpiva con numerosi pugni la schiena del Dirigente accompagnatore della Società Ciappazzi, Stagno Francesco, e di Canfora Cristiano (n. 10), che colpiva con una testata sul volto un giocatore della Società Ciappazzi.
Tale sopradescritto comportamento è di tutta evidenza, non può in alcun modo rientrare nell’ambito dell’invocata discriminante della legittima difesa atteso che, per giurisprudenza consolidata, si configura la rissa ogniqualvolta l’agente prende parte alla colluttazione con l’animo tanto di difendersi quanto e soprattutto di offendere ossia con la consapevolezza della reciprocità delle offese. Tra l’altro, occorre rilevare che, poco prima, l’allenatore della Società S. Agata Calcio si era rivolto nei confronti di Salamone Francesco, dirigente addetto all’Ufficiale di Gara per la Società Ciappazzi, con espressioni ingiuriose e minatorie.
Destituita di fondamento è la censura relativa alla circostanza secondo cui la Società appellante disponeva del numero sufficiente per disputare la gara. Sul punto, nel ricordare che nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori, basta rilevare che la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 2° del C.G.S., può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti, che hanno influito sul regolare svolgimento della gara, risulti di entrambe.
Fermo restando che appare evidente dalla lettura del referto che oltre ai calciatori identificati dal Direttore di Gara “alla rissa partecipavano altri tesserati delle due società”, per cui i gravi fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara sono addebitabili senza alcun dubbio anche alla Società S. Agata Calcio.P.Q.M.
Il reclamo va respinto con conferma del provvedimento impugnato e con addebito della tassa di reclamo pari a € 130,00.
Considerato, infine, che il reclamo contiene espressioni lesive, che oltrepassano il diritto di difesa, nei confronti del direttore di gara Sig. Concetto Fabiano e del Giudice Sportivo, si dispone la trasmissione dell’atto di reclamo alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.
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