COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.160/A Appello della USD AQUILA (ME) avverso la squalifica per sette gare calciatore Chillari Alessandro e per sei gare calciatore Catalfamo Antonio Campionato Promozione Girone B Gara Aquila – Spadaforese del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n.160/A
Appello della USD AQUILA (ME) avverso la squalifica per sette gare calciatore Chillari Alessandro e per sei gare calciatore Catalfamo Antonio Campionato Promozione Girone B Gara Aquila – Spadaforese del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.
Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la USD Aquila, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati ai propri calciatori chiede una riduzione delle sanzioni in considerazione del fatto che gli stessi si sarebbero limitatati a protestare nei confronti del direttore di gara senza mai avere posto in essere alcun atto violento nei suoi confronti
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Chillari Alessandro al termine della gara si avvicinava all’arbitro e dopo averlo spintonato più volte tentava di aggredirlo non riuscendovi perché veniva allontanato da un agente della polizia in servizio d’ordine.
Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore Catalfamo Antonio questi veniva espulso al 41’ del 2° t. per avere insultato e minacciato il direttore di gara. Il Catlfamo, inoltre, al termine della gara attendeva nel sottopassaggio l’arrivo dell’arbitro ed una volta che quest’ultimo lo stava attraversando si toglieva la maglia e gli andava incontro correndo nel tentativo di aggredirlo non riuscendo nell’intento per il pronto intervento delle forze dell’ordine che lo bloccavano.
In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che le sanzioni così come applicate dal giudice di prime cure siano congrue e non suscettibili di una loro revisione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00.
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