COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.161/A Appello della Pol LASCARI (PA) avverso la squalifica fino al 31/12/2016 calciatore Gugliuzza Sergio Campionato Allievi Prov.li Girone C Gara ASD Bompietro – Pol. Lascari del 19/02/2012 – C.U. n.29 del 23/02/2012 Del. Prov.le PA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n.161/A
Appello della Pol LASCARI (PA) avverso la squalifica fino al 31/12/2016 calciatore Gugliuzza Sergio Campionato Allievi Prov.li Girone C Gara ASD Bompietro – Pol. Lascari del 19/02/2012 – C.U. n.29 del 23/02/2012 Del. Prov.le PA
Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la Pol. Lascari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore chiede una riduzione della sanzione in considerazione della giovane età dello stesso. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Gugliuzza Sergio al 30’ del 2° t. dopo avere avuta notificata l’espulsione, a seguito della seconda ammonizione, colpiva con un forte calcio alla coscia il direttore di gara causandogli del dolore.
Lo stesso al 43’ del 2° tempo, dopo che la propria squadra aveva subito il gol del pareggio, nonostante fosse stato espulso, rientrava sul terrendo di giuoco unitamente ad altri due compagni di squadra, anch’essi precedentemente espulsi, e dopo avere insultato l’arbitro lo colpiva nuovamente con un violento calcio al ginocchio causandogli ancora una volta un forte dolore.
In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che le sanzioni così come applicate dal giudice di prime cure siano congrue e non suscettibili di una loro revisione anche in relazione al fatto che il calciatore in questione ha già diciasette anni compiuti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 62,00.
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