COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.131/A Società ASD RUSSO SAN SEBASTIANO CALCIO (Ct) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Sgroi Massimo e Pennisi Vincenzo – Gara Campionato 2° Cat. Gir. F GSC Calatabiano / ASD Russo San Sebastiano Calcio del 05/02/2012 – C.U. n.313 del 09/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.131/A Società ASD RUSSO SAN SEBASTIANO CALCIO (Ct) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Sgroi Massimo e Pennisi Vincenzo - Gara Campionato 2° Cat. Gir. F GSC Calatabiano / ASD Russo San Sebastiano Calcio del 05/02/2012 – C.U. n.313 del 09/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società ASD Russo San Sebastiano, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo che i propri calciatori abbiano protestato nei confronti del direttore di gara, nega che gli stessi lo abbiano spintonato, tesi questa ribadita in sede di comparizione dal rappresentante legale, per cuichiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore Pennisi Vincenzo al 36 del 2° t., a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara, correva verso lo stesso e, dopo averlo spintonato, lo insultava. Al termine della gara il calciatore Sgroi Massimo spintonava l’arbitro e, nel contempo, gli rivolgeva frasi ingiuriose e lo accusava di avere determinato la sconfitta della sua squadra. In relazione a quanto sopra, non trova alcun riscontro la tesi difensiva della reclamante, né le sanzioni applicate dal giudice di primo grado possono beneficiare di una riduzione essendo congrue in relazioni ai fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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