COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 97 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Fortis Lucchese 1905 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Corradi Antonio con una squalifica di cinque mesi. C.U.n. 37 del 19/01/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 97 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Fortis Lucchese 1905 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Corradi Antonio con una squalifica di cinque mesi. C.U.n. 37 del 19/01/2012. In seguito a decisione tecnica il calciatore in oggetto si avvicinava al D.G. e appoggiava la propria fronte alla sua, facendolo arretrare di circa un metro. Nel contempo lo offendeva. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava le offese, fino a quando non interveniva il proprio capitano che lo accompagnava fuori dal campo. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque mesi. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società della Fortis Lucchese 1905. Quest’ultima, pur confermando quanto ascritto al proprio tesserato, ritiene che la condotta posta in essere dal medesimo non possa qualificarsi come violenta. Secondo la reclamante il calciatore in questione accosta la propria testa a quella del D.G. senza alcuna intenzione di volerlo colpire e l’arbitro indietreggia di un passo al solo fine di divincolarsi dal calciatore stesso. La società, inoltre, ribadisce che se il calciatore avesse avuto intenzione di colpire l’arbitro l’avrebbe potuto fare senza alcun problema. Per quanto concerne poi le offese la reclamante, pur non negandole, sostiene che si è trattato di un'unica frase ripetuta più volte, tipico di chi in quel momento ha perso lucidità. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. Chiede altresì di essere ascoltata. In data 24/02/2012 si presenta davanti a questa C.D. il sig. Marracci Rodolfo in rappresentanza della A.S.D. Fortis Lucchese 1905 come da giusta delega in atti. A quest’ultimo viene data lettura del supplemento di rapporto gara dell’arbitro. Quest’ultimo conferma quanto già descritto in sede di referto gara, precisando che il gesto di appoggiare la fronte era chiaramente intimidatorio. C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1765 Il rappresentante della società sottolinea la differenza di statura ( circa 20 cm) tra i soggetti in questione e ribadisce che non vi è stato alcun atto di violenza con alcuna conseguenza. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento e sentita la società ritiene provati i fatti ascritti al calciatore e del resto neanche contestati dalla reclamante. Quest’ultima si limita a sottolineare come la condotta del proprio tesserato non possa essere qualificata come violenta. A tal fine questa C.D. ritiene che neanche il G.S. abbia qualificato violento il gesto del calciatore anche perché la sanzione sarebbe stata sicuramente più grave. Si è trattato di un gesto gravemente intimidatorio ma che ha comportato comunque un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro. Pertanto questa Commissione ritiene congrua la sanzione erogata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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