COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 111 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della C.F 2001 avverso dec. Del GST Squalifica Angiolini Matteo fino al 17/03/2012. C.U 40 del 02.02.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 111 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della C.F 2001 avverso dec. Del GST Squalifica Angiolini Matteo fino al 17/03/2012. C.U 40 del 02.02.2012 Chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Montemurlo – C.F 2011 del 29/01/2012, il GST assumeva nei confronti dell’attuale reclamante, il provvedimento in oggetto indicato. La società Casale, con il proposto reclamo, ritenendo non veritiera la versione fornita dal DG, si presume che intenda chiedere che la sanzione venga annullata o in subordine notevolmente ridotta, atteso che nessuna richiesta viene formulata al collegio. Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Lo stesso è stato inoltrato a questo collegio in data 10/02/2012 a fronte di un provvedimento assunto e pubblicamente reso noto con il C.U 40 in data 02.02.2012, quindi 1 giorno dopo il termine perentorio previsto dall’art. 38 comma 2 CGS che fissa in sette giorni il termine per la presentazione dei reclami. P.Q.M. La CDT, dichiara il proposto reclamo inammissibile ai sensi del combinato disposto degli art.li 33 comma 5 e 38 commi 2 e 6 Codice Giustizia Sportiva. Ordina l’acquisizione della tassa prevista.
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