COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 103 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Polisportiva Prato Nord avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bartolini Francesco con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n. 30 del 01/02/2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 103 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Polisportiva Prato Nord avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bartolini Francesco con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n. 30 del 01/02/2012 Alla notifica del provvedimento di espulsione per fallo di gioco, il calciatore in oggetto si avvicinava minaccioso al D.G. offendendolo e spingendolo con le mani poggiate al petto, procurandogli lieve dolore. A fine gara reiterava le offese e minacce. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Prato Nord. La reclamante sostiene che al momento dell’espulsione il calciatore si avvicinava al D.G. senza urlare e senza pronunciare offese, toccandolo lievemente alla spalla con la sua mano destra. Tale condotta non voleva essere violenta ma era tesa unicamente a richiamare l’attenzione dell’arbitro sul fatto che il fallo appena fischiato non era violento ma solamente tattico. La reclamante esclude anche che a fine gara il giocatore abbia continuato ad offendere il D.G. La società chiede inoltre di essere ascoltata. In data 24/02/2012 si presentava davanti a questa C.D. il sig. Petruzzi Luigi in rappresentanza della società Polisportiva Prato Nord come da giusta delega in atti. Nel corso del dibattimento veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, inviato dall’arbitro su richiesta di questa C.D. In tale sede il D.G. ha confermato il forte calcio al ginocchio, con palla non più a distanza di gioco, che il giocatore in questione ha dato all’avversario. L’arbitro conferma, inoltre, che al momento della notifica del cartellino rosso il giocatore lo insultava e lo spingeva con entrambe le mani al petto. Anche a fine gara veniva ripreso con frase minacciosa. C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1766 Il rappresentante della società si riportava ai motivi del reclamo, ribadendo che il giocatore aveva semplicemente appoggiato la mano sulla spalla dell’arbitro, dicendogli: “ hai perso il capo”. Concludeva chiedendo una riduzione della sanzione. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al giocatore.Per quanto concerne l’entità della sanzione quest’ultima appare ben calibrata rispetto alla condotta posta in discussione. A tal fine la reclamante sottolinea come il giocatore abbia poggiato lievemente la mano sull’arbitro, al solo fine di richiamarne l’attenzione e pertanto esclude qualsiasi intento violento. Ora esaminando il provvedimento del G.S. l’intento violento appare solamente accennato e del resto i rapporti arbitrali sono alquanto precisi in proposito. Rimane comunque una condotta complessiva che, oltre al fatto che le mani sull’arbitro sono state certamente apposte, si connota di una certa arroganza che è stata giustamente sanzionata dal giudice di prime cure. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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