COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 105 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo Della A.S.D. Asta Taverne avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Hyseni Osman con una squalifica per tre gare. C.U. n. 29 del 01/02/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 105 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo Della A.S.D. Asta Taverne avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Hyseni Osman con una squalifica per tre gare. C.U. n. 29 del 01/02/2012. Per aver offeso gravemente il D.G. il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Alla notifica del provvedimento reiterava le offese, applaudendo ironicamente l’arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Asta Taverne la quale contesta quanto ascritto al proprio tesserato. Secondo la reclamante l’arbitro si trovava a circa 80 m. rispetto al tesserato in questione, che ricopre il ruolo di portiere, e oltretutto stava seguendo l’azione di gioco che si svolgeva nell’area avversaria, dalla parte opposta a dove si trovava il portiere. Inoltre la reclamante sottolinea che nell’area del portiere in questione c’erano anche altri quattro calciatori e quindi non si capisce come l’arbitro abbia potuto individuare con certezza il giocatore che gli si rivolgeva in modo offensivo. Per tali motivi chiede l’annullamento della sanzione o in subordine una riduzione della stessa. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già riportato in sede di referto gara. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta del tesserato in questione. Pertanto una volta accertata la responsabilità del calciatore non può che confermare la sanzione, ritenendo la medesima quella minima applicabile in caso di offese nei confronti del D.G. sommata alla giornata di squalifica per essere stato espulso dal terreno di gioco. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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