COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 22 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti Dirigenti: – Barsali Germano, Presidente Atletico Luccasette A.S.D.; – Coli Massimo, Presidente Migliarino A.S.D. Polisportiva; – Del Carlo Felicino, Presidente A.S.D. Porcari; – Consani Sergio, Presidente Madonna dell’Acqua A.S.D.; – Dini Ugo, Presidente A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; – Lombardi Silvano, Presidente A.S.D. Real Castelnuovo; – Benedetti Giovanni, Presidente A.S.D. Fortis Lucchese; – Buffini Fernando, Presidente A.S.D. Tavola Calcio: – Tuttini Giancarlo, Presidente U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; – Angelici Ernesto, Presidente A.S.D. Forte dei Marmi, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., ed ancora dei Dirigenti: – Luisi Davide, Presidente Don Bosco Mazzola U.S.D. – Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971, ai quali ultimi viene addebitata la violazione dell’art, 1 nei commi 1 e 3 del C.G.S.. Per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S. vengono deferite le Società: – Atletico Luccasette A.S.D.; – Migliarino A.S.D. Polisportiva; – A.S.D. Porcari; – Madonna dell’Acqua A.S.D.; – A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; – A.S.D. Real Castelnuovo; – A.S.D. Fortis Luchese; – A.S.D. Tavola Calcio: – U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; – A.S.D. Forte dei Marmi, – Don Bosco Mazzola U.S.D. – A.S.D. Serra Riccò 1971,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 22 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti Dirigenti: - Barsali Germano, Presidente Atletico Luccasette A.S.D.; - Coli Massimo, Presidente Migliarino A.S.D. Polisportiva; - Del Carlo Felicino, Presidente A.S.D. Porcari; - Consani Sergio, Presidente Madonna dell’Acqua A.S.D.; - Dini Ugo, Presidente A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; - Lombardi Silvano, Presidente A.S.D. Real Castelnuovo; - Benedetti Giovanni, Presidente A.S.D. Fortis Lucchese; - Buffini Fernando, Presidente A.S.D. Tavola Calcio: - Tuttini Giancarlo, Presidente U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; - Angelici Ernesto, Presidente A.S.D. Forte dei Marmi, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., ed ancora dei Dirigenti: - Luisi Davide, Presidente Don Bosco Mazzola U.S.D. - Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971, ai quali ultimi viene addebitata la violazione dell’art, 1 nei commi 1 e 3 del C.G.S.. Per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S. vengono deferite le Società: - Atletico Luccasette A.S.D.; - Migliarino A.S.D. Polisportiva; - A.S.D. Porcari; - Madonna dell’Acqua A.S.D.; - A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; - A.S.D. Real Castelnuovo; - A.S.D. Fortis Luchese; - A.S.D. Tavola Calcio: - U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; - A.S.D. Forte dei Marmi, - Don Bosco Mazzola U.S.D. - A.S.D. Serra Riccò 1971, Il Delegato Provinciale di Lucca, su segnalazione del Responsabile del S.G.S della stessa Delegazione, informava il Presidente del C.R.T., a seguito di specifici reclami proposti da un Dirigente dell’A.S.D. Lido di Camaiore, dell’avvenuta disputa delle gare di semifinale e finale di due Tornei Giovanili (classe 2001 l’uno e 2002/2003 l’altro) nonostante ciò fosse in contrapposizione a quanto stabilito dalle norme di Settore in proposito. Ricevuti, a sua volta, gli atti dal C.R.T., la Procura Federale, acquisite le dichiarazioni dei Presidenti delle due Società organizzatrici dei Tornei nonché quelle di alcuni dirigenti partecipanti ai Tornei, ha disposto il deferimento di cui in epigrafe, non risultando che per la disputa di detti Tornei fosse stata richiesta la autorizzazione prevista dalle norme in vigore. (C.U. n. 1 del S.G.S.) Convocate le parti per la data odierna il Collegio osserva quanto segue: - è presente la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto, Avvocato Roberto Lombardi; per i deferiti sono presenti: C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1761 Dirigenti - Barsali Germano, Presidente Atletico Luccasette A.S.D.; - Coli Massimo, Presidente Migliarino A.S.D. Polisportiva; - Giusfredi Roberto Oreste, per delega di Del Carlo Felicino, Presidente A.S.D. Porcari; - Dini Ugo, Presidente A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; - Consani Sergio, Presidente Madonna dell’Acqua A.S.D.; - Lombardi Silvano, Presidente A.S.D. Real Castelnuovo; - Buffini Fernando, Presidente A.S.D. Tavola Calcio; - Luisi Davide, Presidente Don Bosco Mazzola U.S.D. Società - Atletico Luccasette A.S.D.; - Migliarino A.S.D. Polisportiva; - A.S.D. Porcari; - A.C. Lido di Camaiore A.S.D.; - Madonna dell’Acqua A.S.D.; - A.S.D. Real Castelnuovo; - A.S.D. Tavola Calcio: - Don Bosco Mazzola U.S.D. Per i soggetti e le Società oggetto di deferimento sono assenti, malgrado rituale convocazione, - Angelini Ernesto, Presidente A.S.D. Forte dei Marmi - Benedetti Giovanni, Presidente A.S.D. Fortis Lucchese; - Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971. - Giovanni Benedetti, Presidente ASD. Pieve San Paolo Capannori, nonché le Società da essi presiedute. Si precisa che l’avviso di convocazione relativo all’ASD Pieve San Paolo a Capannori, effettuato a mezzo raccomandata, è stato restituito dall’Ufficio Postale competente con la dicitura “ compiuta giacenza”, per cui la notifica è valida ad ogni effetto. L’A.S.D. Serra Riccò 1971 ha fatto pervenire, in data 9 febbraio c.a., memoria difensiva con la quale, oltre a lamentare - in riferimento alla contestata violazione del comma 3 dell’art.1 - di non essere mai stata raggiunta, come del resto il Presidente, dalla lettera raccomandata di convocazione, ritiene di non essere incorsa nella violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S., avendo richiesto ed ottenuto l’autorizzazione a partecipare al Torneo da parte del Comitato Regionale Liguria al quale appartiene. Invia istanza di autorizzazione e estratto di un C.U. Ligure concernente l’autorizzazione rilasciata da detto Organo Federale. In data 22 febbraio c.a. l’A.C. Lido di Camaiore ha inviato una nota con la quale richiama la propria precedente attività nell’ambito sportivo giovanile, affermando che essa si è sempre svolta nel massimo rispetto della normativa federale, ivi compreso il disposto dell’art. 28 del regolamento della L.N.D.. La nota è stata portata a conoscenza dell’Avvocato Lombardi che rappresenta la Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento alcuni dei soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. sulla determinazione delle sanzioni, graduate secondo i diversi addebiti contestati, che sottopongono alla attenzione del Collegio. Società organizzatrici ammenda € Presidente Inibizione mesi Atletico Luccasette A.S.D. 350,00 Germano Barsali 45 gg Società partecipanti Migliarino ASD Pol.va 200,00 Massimo Coli 30 gg ASD Porcari 200,00 Felicino Del Carlo 30 gg Madonna dell’Acqua ASD 200,00 Sergio Consani 30 gg ASD Real Castelnuovo 200,00 Silvano Lombardi 30 gg ASD Tavola Calcio 1924 200,00 Fernando Buffini 30 gg Don Bosco Mazzola USD 300,00 Davide Luisi 45 gg A.C. Lido di Camaiore A.S.D. 350,00 Ugo Dini 45 gg C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1762 La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura concordata tra le parti, DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione nei modi previsti dall’art. 23 del C.G.S.. Viene quindi dato inizio al dibattimento per i soggetti ed Enti i quali non hanno richiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e nei confronti di coloro che sono oggi assenti malgrado rituale convocazione. L’Avvocato Lombardi, rappresentante della Procura Federale, chiede la conferma del deferimento dato che esso emerge, in maniera determinante, dalle dichiarazioni del Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca circa la inesistenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione rivolta al suo Ufficio. Ad essa fanno corollario le dichiarazioni sottoscritte da sette tra i Dirigenti delle Società partecipanti i quali confermano di non aver effettuato alcuna richiesta di autorizzazione, come invece specificatamente richiesto dalle norme in vigore. L’accertata colpevolezza dei legali rappresentanti coinvolge le Società sotto il profilo della responsabilità prevista dalla vigente normativa. Differenzia le posizioni dei deferiti, a seconda delle contestazioni ad essi rivolte, e chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni: ai Dirigenti colpevoli della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S, - Benedetti Giovanni, Presidente A.S.D. Fortis Lucchese, inibizione per 60 gg; - Tuttini Giancarlo, Presidente U.S.D. Pieve San Paolo Capannoni, inibizione per 45 giorni; - Angelini Ernesto, Presidente A.S.D. Forte dei Marmi, inibizione per gg 60; al Dirigente al quale viene contestata, oltre la violazione del comma 1 dell’art.1 del C.G.S., anche quella di cui al successivo comma 3: - Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971, inibizione per gg 60. Alle Società, che rispondono per responsabilità diretta: - A.S.D. Fortis Lucchese; ammenda euro 500,00; - U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; ammenda euro 300,00; - A.S.D. Forte dei Marmi, ammenda pari a 500,00 euro; - A.S.D. Serra Riccò 1971, ammenda pari ad euro 450; Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione. Preliminarmente, e per una migliore cognizione della questione, il Collegio rileva che, dall’esame degli atti trasmessi dalla Procura Federale, risultano essere stati disputati due distinti Tornei giovanili organizzati da due diverse Società, precisamente: A) il 22° Torneo” Nottolini”, riservato a Pulcini c lasse 2001, organizzato dalla Società Atletico Luccasette ASD, a decorrere dal giorno 11 maggio 2001, al quale hanno partecipato le Società Migliarino ASD Polisportiva ASD Porcari Atletico Luccasette ASD Madonna dell’Acqua ASD ASD Real Castelnuovo ~ A.C. Lido di Camaiore ASD ASD Fortis Lucchese 1905 srl ASD Tavola Calcio 1924 USD Pieve San Paolo Capannori ~ B) l’XI Torneo Forte dei Marmi, organizzato dall’A.S.D. Forte dei Marmi, le cui gare conclusive erano in calendario per i giorni dal 2 al 19 giugno alle quali risultano aver preso parte le Società AC Lido di Camaiore ASD Don Bosco Mazzola USD ASD Sporting Forte dei Marmi ASD Serra Riccò 1971. C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1763 Fatta questa premessa la Commissione rileva che il deferimento - pur riferito a due distinti Tornei effettuati in luoghi e date diversi - può essere trattato unitariamente data la unicità dei comportamenti tenuti dalle Società deferite almeno per quanto riguarda la loro partecipazione a tornei non autorizzati. Esaminando quindi la contestazione sotto il profilo del fatto non può non affermarsene la fondatezza allorché si pongano in relazione la dichiarazione resa dal Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca, circa la inesistenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione per la organizzazione dei due Tornei, con le giustificazioni addotte, in sede istruttoria, dai legali rappresentanti delle Società organizzatrici, i quali hanno entrambi affermato con identica, singolare, giustificazione che si è trattato di “pura dimenticanza” o “dimenticanza da parte mia e del segretario”, con ciò confermando la violazione commessa. Anche sotto il profilo della legittimità il deferimento è da accogliere in applicazione della normativa vigente. Infatti con norma di carattere generale è disposto l’obbligo da parte dei tesserati, degli enti affiliati e di chiunque operi nell’ambito della F.I.G.C., di osservare lo Statuto ed ogni altra norma di carattere federale (art. 30 dello Statuto). Detto questo si precisa, per quanto riguarda il caso specifico, che l’attività propria delle società, si divide in: - attività ufficiale, quale quella relativa ai Campionati ed ad ogni manifestazione organizzata dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico e dai Comitati; - attività non ufficiale, che invece è “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle Società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività”. Pertanto, ove si tratti di Tornei organizzati nell’ambito dell’attività ufficiale della L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali, i Regolamenti devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28 del Regolamento della L.N.D.. Allorché ci si trovi, invece, nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni per l’attività amatoriale, a carattere ricreativo e propagandistico, il suo svolgimento deve avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni (art. 33, comma 3, del Regolamento della L.N.D). La giustificazione addotta dai Presidenti delle Società organizzatrici circa “la semplice dimenticanza”, non costituisce né esimente né attenuante evidenziando piuttosto l’assunto un semplice, ingiustificabile, disinteresse per la normativa federale che, per ciò stesso, deve essere sanzionato. Ciò deve avvenire in modo particolare nel presente contesto - siamo nell’ambito giovanile – nel quale debbono essere tenute nel massimo conto le possibili conseguenze che possono derivare sul piano fisico, e non solo, ai giovanissimi calciatori nei cui confronti la tutela non è mai abbastanza. L’osservanza della norma, infatti, costituisce garanzia assoluta per la tutela fisica degli atleti partecipanti, e fornisce al contempo giusta rilevanza alla manifestazione indetta dalle Società, trattandosi di manifestazioni organizzate nell’ambito federale. Quanto sopra non potendosi prescindere dal basilare principio generale per il quale l’essere tesserati o affiliati alla Federazione implica il pieno assoggettamento e il totale rispetto della normativa federale, peraltro liberamente accettata al momento dell’ingresso nell’organizzazione federale. Esaminata inoltre la memoria depositata dall’A.S.D. Serra Riccò, questo Collegio la ritiene assolutamente priva di pregio sotto un duplice aspetto: 1) la autorizzazione concessa dal Comitato Regionale Ligure è ininfluente agli effetti della sanzione dato che la Società deferita, una volta ottenutala da parte del Comitato di appartenenza, avrebbe dovuto accertarsi che il Torneo era stato organizzato secondo i dettami di cui al C.U. n. 1 del S.G.S., punto 11, art. 11.3, lettera c), e, una volta appurata la irregolarità dell’organizzazione del Torneo, astenersi dal parteciparvi. 2) La Procura Federale ha notificato al Presidente Pelizzoli l’avviso di convocazione a mezzo fax in data 22.08.2011, quindi la notifica è stata eseguita correttamente (art. 38 C.G.S.) per cui, dato che essa è stata effettuata nei confronti del Presidente, la Società non può dichiarare di non esserne stata a conoscenza stante il rapporto di immedesimazione organica che la lega al suo legale rappresentante. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. La C.D.T., precisa che le sanzioni verranno determinate tenendo conto che: al tesserato Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971, viene addebitata anche la mancata risposta alla convocazione disposta nei suoi confronti dal Collaboratore della Procura Federale. Rispondere alla convocazione costituisce preciso obbligo sancito dal comma 3 dell’art. C.U. N. 48 del 1/03/2012 – pag. 1764 1 del C.G.S., la cui inosservanza determina applicazione di sanzioni. (art. 18 e 19 del C.G.S.). La A.S.D. Sporting Forte Marmi, deve inoltre rispondere, oltre che della partecipazione ai Tornei, anche della organizzazione dell’XI Torneo. Ciò premesso il Collegio ritiene del tutto congrue le richieste formulate in questa sede dalla Procura Federale, essendo in linea con i propri precedenti in materia. P.Q.M. la C.D.T.T., in completo accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni: ai Dirigenti colpevoli della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S, - Benedetti Giovanni, Presidente A.S.D. Fortis Lucchese, inibizione per 60 gg - Tuttini Giancarlo, Presidente U.S.D. Pieve San Paolo Capannori, inibizione per 45 giorni. - Angelini Ernesto, Presidente A.S.D. Forte dei Marmi, inibizione per gg 60. al Dirigente al quale viene contestata, oltre la violazione del comma 1 dell’art.1 del C.G.S. anche quella di cui al successivo comma 3: - Pellizzoli Cesare, Presidente A.S.D. Serra Riccò 1971. inibizione per gg 60. Alle Società:, in conseguenza del principio della responsabilità diretta: - A.S.D. Fortis Lucchese; ammenda euro 500,00; - U.S.D. Pieve San Paolo Capannori; ammenda euro 300,00; - A.S.D. Forte dei Marmi, ammenda pari a 500,00 euro; - A.S.D. Serra Riccò 1971, ammenda pari ad euro 450.
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