COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 19 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Pipaj Paulo, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; -della Società U.S.D. Vicchio, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012
Delibera della Commissioen Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
19 / P – stagione Sportiva 2011/2012.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Pipaj Paulo, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
-della Società U.S.D. Vicchio, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
Dopo il termine della gara del Campionato Juniores Regionale. disputata in data 19.03.2011, tra le squadre del Vicchio e del Fiesole Caldine, l’arbitro, nel rientrare negli spogliatoi, veniva informato da un calciatore dell’U.S.D. Fiesole Caldine che un proprio compagno di squadra era stato colpito con un pugno al volto dal calciatore della squadra avversaria Paulo Pipaj.
Il D.G., non presente all’episodio, ha accertato gli esiti del fatto rilevando che il calciatore colpito, presso il quale si è subito recato, aveva fatto ricorso a cure mediche: ne faceva quindi oggetto di menzione sul rapporto di gara.
Il G.S.T., constatando che il D.G. non aveva assistito direttamente all’episodio, trasmetteva gli atti, in data 24.03.2011, alla Procura Federale la quale, esperite specifiche indagini, ha disposto il deferimento in esame.
Disposta una prima convocazione, per la data del 10 febbraio c.a., si è dovuto procederne alla ripetizione, fissando l’udienza di trattazione per la data odierna, a seguito dell’accertamento della mancata costituzione del contraddittorio.
Del rinvio veniva data notizia con il C.U. n. 44 del 16/02/2012.
Alla presente riunione, per effetto delle rituali convocazioni eseguite, sono presenti:
-la Procura Federale, nella persona del Sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale;
-il calciatore Pipaj Paulo, in proprio;
-la Società U.S. Vicchio A.S.D./U.S.D. è rappresentata dal Signor Graziano Corzanelli su delega del Presidente.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., che sottopongono alla attenzione del Collegio.
-al calciatore Pipaj Paulo, sulla pena base determinata in dodici giornate, tenuto conto del comportamento processuale, quindi l’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S., la squalifica per 6 (sei) giornate di gara;
-alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 100 (cento) sulla sanzione base determinata in € 150,00 (centocinquanta).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti rilevata la congruità delle sanzioni pattuite, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni sopraindicate.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, in applicazione del disposto degli artt. 23 e 24 ed in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
-al calciatore Pipaj Paulo, la squalifica per 6 (sei) giornate di gara;
-alla U.S.Vicchio A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 100,00 (cento).
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