COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.109 della Società COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore LATELLA Roberto per anni CINQUE con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., penalizzazione di TRE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.109 della Società COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore LATELLA Roberto per anni CINQUE con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., penalizzazione di TRE punti in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita il rappresentante della Società reclamante; RILEVATO -che, nella odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 2.4.2012; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 2 APRILE 2012.
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