COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.100 della Società L.C. NUOVA GIOIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore FONDACARO Ettorantonio per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.100 della Società L.C. NUOVA GIOIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore FONDACARO Ettorantonio per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Fondacaro Ettoreantonio;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FONDACARO Ettorantonio a TRE gare effettive e
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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