COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.100 della Società L.C. NUOVA GIOIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore FONDACARO Ettorantonio per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.100 della Società L.C. NUOVA GIOIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore FONDACARO Ettorantonio per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Fondacaro Ettoreantonio; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FONDACARO Ettorantonio a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it