COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.103 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore FOTI Vincenzo fino al 22.10.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.103 della Società A.C. BAGNARESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore FOTI Vincenzo fino al 22.10.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo, che è stato trasmesso in data 29.2.2012, è inammissibile poiché sottoscritto dal Presidente della società
Bagnarese, sig. Musumeci Vincenzo, che risulta inibito a svolgere ogni attività fino all'8.3.2012, come da C.U. n.85 del 12.1.2012;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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