• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.106 della Società U.S. D. REAL GASPERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato
Ufficiale nr.46 del 23.2.2012 (inibizione del dirigente IEMMALLO Vincenzo fino al 20.4.2012, squalifica del massaggiatore
CELIA Stefano Antonio fino al 28.2.2013, squalifica del calciatore TALOTTA Francesco per QUATTRO gare, squalifica del
calciatore TALOTTA Giuseppe Francesco fino al 23.2.2013, squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio fino al
20.05.2012, ammenda di € 80,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.106 della Società U.S. D. REAL GASPERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato
Ufficiale nr.46 del 23.2.2012 (inibizione del dirigente IEMMALLO Vincenzo fino al 20.4.2012, squalifica del massaggiatore
CELIA Stefano Antonio fino al 28.2.2013, squalifica del calciatore TALOTTA Francesco per QUATTRO gare, squalifica del
calciatore TALOTTA Giuseppe Francesco fino al 23.2.2013, squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio fino al
20.05.2012, ammenda di € 80,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al
massaggiatore Celia Stefano Antonio e al calciatore Lamanna Giuseppe Fabio, ritenendo, pertanto, ridurre rispettivamente al
28.10.2012 per il massaggiatore e a quattro giornate per il calciatore;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica a carico di CELIA Stefano Antonio al 28 OTTOBRE 2012, riduce la squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe
Fabio a QUATTRO giornate, conferma per il resto la decisione del primo giudice;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.106 della Società U.S. D. REAL GASPERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato
Ufficiale nr.46 del 23.2.2012 (inibizione del dirigente IEMMALLO Vincenzo fino al 20.4.2012, squalifica del massaggiatore
CELIA Stefano Antonio fino al 28.2.2013, squalifica del calciatore TALOTTA Francesco per QUATTRO gare, squalifica del
calciatore TALOTTA Giuseppe Francesco fino al 23.2.2013, squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio fino al
20.05.2012, ammenda di € 80,00)."