COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.106 della Società U.S. D. REAL GASPERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale nr.46 del 23.2.2012 (inibizione del dirigente IEMMALLO Vincenzo fino al 20.4.2012, squalifica del massaggiatore CELIA Stefano Antonio fino al 28.2.2013, squalifica del calciatore TALOTTA Francesco per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TALOTTA Giuseppe Francesco fino al 23.2.2013, squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio fino al 20.05.2012, ammenda di € 80,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.106 della Società U.S. D. REAL GASPERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale nr.46 del 23.2.2012 (inibizione del dirigente IEMMALLO Vincenzo fino al 20.4.2012, squalifica del massaggiatore CELIA Stefano Antonio fino al 28.2.2013, squalifica del calciatore TALOTTA Francesco per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TALOTTA Giuseppe Francesco fino al 23.2.2013, squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio fino al 20.05.2012, ammenda di € 80,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al massaggiatore Celia Stefano Antonio e al calciatore Lamanna Giuseppe Fabio, ritenendo, pertanto, ridurre rispettivamente al 28.10.2012 per il massaggiatore e a quattro giornate per il calciatore; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica a carico di CELIA Stefano Antonio al 28 OTTOBRE 2012, riduce la squalifica del calciatore LAMANNA Giuseppe Fabio a QUATTRO giornate, conferma per il resto la decisione del primo giudice; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it