COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE 1974 – GARA OGLIARESE 1974 I COMP.VALDIANESE DEL 3.12.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE 1974 – GARA OGLIARESE 1974 I COMP.VALDIANESE DEL 3.12.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Ogliarese 1974; audito, a chiarimenti, il secondo assistente dell’arbitro; ascoltato l’Organo Tecnico presente sul campo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’impugnazione. La reclamante si è opposta alla decisione del Giudice di prime cure, con la quale era stato rigettato il reclamo della medesima società. Da un’attenta valutazione dei fatti e dalle audizioni sia dell’assistente n. 2, sia del direttore di gara (sentito dal G.S.T.), sia dell’Organo Tecnico, non sono emersi elementi nuovi, che possano indurre questa C.D.T. alla modifica della decisione adottata dal medesimo Giudice Sportivo Territoriale. Deve precisarsi, peraltro, che, quanto al comportamento del direttore di gara e dell’assistente n. 2, che ha assorbito in larga misura le motivazioni del ricorso a questa C.D.T. della società Ogliarese 1974, sarà la Procura Federale della F.I.G.C., alla quale è stato già trasmesso il fascicolo su iniziativa del G.S.T., ad individuare le proprie determinazioni in argomento sotto il profilo della valutazione delle infrazioni di natura disciplinare. Per quel che concerne, poi, la richiesta di ripetizione della gara, essa non può essere accolta. Invero, al di la della indubbia gravità del comportamento dei due ufficiali di gara (obiettivamente dimostrativo di inverosimile superficialità, arroganza e mancanza di riguardo per l’evento sportivo), come già sottolineato dal primo Giudice, la durata davvero irrilevante (trenta secondi) della singolare situazione (verificatasi, nella circostanza, per responsabilità dell’arbitro e dell’assistente ufficiale n. 2), ovvero l’assenza dell’assistente n. 2 dalla sua postazione, per la sostituzione delle scarpette, non ha inciso, anche a parere di questa C.D.T., sul regolare svolgimento della gara, atteso che l’arbitro ha dichiarato di essersi accorto quasi immediatamente dell’assenza dell’assistente n. 2 e di aver sospeso, per tale motivo, la gara per due minuti circa. Deve ulteriormente sottolinearsi che, a quel che è emerso dalle dichiarazioni dell’arbitro e dell’assistente n. 2 (le quali configurano, come da costante giurisprudenza calcistica, fonti privilegiate di prova), nel breve intervallo di assenza dell’assistente n. 2, l’azione si svolgeva nella metà campo di competenza dell’assistente n. 1 e che, come puntualizzato dal G.S.T., nessun episodio era, nel frattempo, avvenuto nella metà campo di competenza dell’assistente n. 2, momentaneamente assente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Ogliarese 1974; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
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