COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO BOSCO – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO BOSCO – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Atletico Bosco avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Granata Ubaldo visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta lettura del referto arbitrale è emerso che il calciatore Granata
Ubaldo si è reso responsabile di condotta particolarmente violenta in quanto, mentre non partecipava al gioco, si alzava dalla panchina in quanto in precedenza sostituito, venendo alle mani più volte con gli avversari. Pertanto, la decisione presa dal Giudice di prime cure appare equa e conforme al disposto dell’ex art. 19 del Codice di Giustizia Sportivo. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Bosco; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
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