COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T – RECLAMO VIRTUS TALANICO – GARA VIRTUS TALANICO / DON PEPPE DIANA DELL 8.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T – RECLAMO VIRTUS TALANICO – GARA VIRTUS TALANICO / DON PEPPE DIANA DELL 8.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, in seconda convocazione, l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante nel suo esposto fa presente che la sospensione, all’84’ del secondo tempo, non avrebbe dovuto essere decretata dal direttore di gara, sul risultato di 2-1 a favore della stessa reclamante, perché non esistevano i presupposti, in quanto in campo si erano verificati episodi di alterchi verbali e scaramucce varie tra i calciatori delle due società, ma, sicuramente, non era scoppiata una vera rissa sul terreno di giuoco era presente anche la Forza Pubblica. Il direttore di gara, in sede di audizione, ha confermato integralmente il suo referto ed ha riferito di aver deciso di sospendere la gara perché preoccupato che la situazione potesse degenerare per gli atteggiamenti minacciosi di tutti i calciatori in campo. Ha affermato, inoltre, che tutti i calciatori si erano resi responsabili della situazione divenuta pericolosa. In dettaglio, l’arbitro – all’atto dell’audizione presso questa C.D.T. – ha precisato: “Non so addebitare una responsabilità maggiore ad una delle due squadre. La responsabilità è di tutti i calciatori in campo”. Questa C.D.T., sulla base di quanto fin qui esposto, non può non condividere la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di disporre la ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus Talanico; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
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