COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CILENTO CALCIO – GARA CILENTO CALCIO / ACCIAROLI DEL 5/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CILENTO CALCIO – GARA CILENTO CALCIO / ACCIAROLI DEL 5/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva si cui al C.U. 84 dell’8 marzo u.s., visto il reclamo, ritualmente
proposto, relativo alla supposta posizione irregolare dell’assistente dell’arbitro, rileva nel merito che
lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il
calciatore Iacovazzo Attilio, indicato nella distinta della società Acciaroli Calcio al n. 13, abbia
partecipato alla gara de qua in qualità di assistente dell’arbitro di parte, e poi durante il corso della
gara medesima, abbia sostituito il calciatore Amendola Carmine, inserito in distinta come assistente
dell’arbitro che identificato dall’arbitro, non ha poi effettivamente svolto tale funzione che è stata
svolta dal calciatore Iacovazzo Attilio, n. 13 della società Acciaroli, fino al minuto 1 del secondo
tempo, allorquando ha fatto ingresso in campo in sostituzione del calciatore inserito in distinta al n.
11 Amendola Carmine. Di conseguenza la partecipazione del calciatore in sostituzione di un
compagno di squadra, che abbia svolto precedentemente la funzione di assistente dell’arbitro è da
considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art.
17 del C.G.S.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cilento Calcio, di infliggere alla società
Acciaroli Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.