COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA SPORTING SAN TAMMARO 2008 – VIRTUS CARANO A.S.D. DEL 14/10/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA SPORTING SAN TAMMARO 2008 – VIRTUS CARANO A.S.D. DEL 14/10/2011 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 46 del 17/11/2011, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, nel merito rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Sporting San Tammaro 2008 abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Petruolo Domenico (11/01/1996) contravvenendo alla normativa prevista dall’art. 34 delle .N.O.I.F.: autorizzazione da pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in ordine all’impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora i l compiuto il sedicesimo (così come pubblicato sul C.U. 33 del 12/10/2011, pagg. 583-584) e chiedeva, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che effettivamente la società Sporting San Tammaro 2008 abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Petruolo Domenico, nato l’11/01/1996 ed inserito in distinta al n. 1, contravvenendo così la richiamata normativa di cui all’art. 34 delle .N.O.I.F. e pubblicata sul C.U. n. 33 del 12/10/2011, pag. 583-584. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società Virtus Carano A.S.D. ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Sporting San Tammaro 2008 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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