COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 03/03/2012 CALCETTO CLARK UDINE – PORCIA CALCIO A 5
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 03/03/2012 CALCETTO CLARK UDINE – PORCIA CALCIO A 5
Con reclamo datato 03 marzo 2012, spedito il 05.03.2012 con raccomandata, l’A.S.D. Porcia Calcio a 5
chiedeva che venisse applicata nei confronti della Società Calcetto Clark Udine la punizione sportiva
della perdita della gara CALCETTO CLARK UDINE – PORCIA CALCIO A 5, valevole per il Campionato
di Calcio a Cinque, Serie C2, disputatasi a Cussignacco il 03.03.2012 e conclusasi con il risultato di
9 – 3; ciò in quanto la Soc. Calcetto Clark Udine aveva schierato, nella suindicata gara, nelle sue file, i
calciatori BASSETTI Stefano, nato il 28.11.1987, e MORALES ROCA Iose Alberto, nato il 30.01.1990, in
posizione irregolare di tesseramento e come tali privi di titolo per prendervi parte.
Il reclamo, preceduto da preannuncio, presentato nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore
e contenente l’autorizzazione all’addebito della tassa reclamo, era corredato, giusta quanto previsto
dall’art. 46 - punto 5 - del C.G.S., dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale
comunicazione alla Soc. Calcetto Clark Udine, controparte direttamente interessata, che la riceveva in
data 08.03.2012.
La Soc. Calcetto Clark Udine faceva pervenire le proprie controdeduzioni datate 09.03.2012, con le
quali comunicava che tutti i propri calciatori che avevano partecipato alla gara del 03.03.2012 erano
regolarmente tesserati e ciò risultava dalle relative documentazioni in possesso della Società stessa.
ACCERTAMENTI ESPERITI
Questo Giudice sportivo territoriale, nella seduta del 06 marzo 2012, soprassedeva da ogni decisione in
merito al gravame suindicato e disponeva che venissero espletati gli opportuni accertamenti in merito
alle posizioni dei calciatori Bassetti Stefano e Morales Roca Iose Alberto.
Veniva innanzi tutto accertato che i calciatori Bassetti e Morales Roca erano stati inseriti nell’elenco dei
calciatori fornito all’arbitro, prima della gara suindicata, da parte della Soc. Calcetto Clark Udine per
prendere parte alla gara stessa e che gli stessi venivano identificati dall’arbitro stesso prima dell’inizio.
In merito alla posizione dei due citati calciatori veniva altresì accertato quanto segue.
a) Calciatore Bassetti Stefano.
Veniva acquisita da questo organo di giustizia sportiva la nota dell’Ufficio Tesseramento del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND n. 1533/rs tess., datata Trieste 13 gennaio 2012, inviata
all’A.S.D. Calcetto Clark Udine con raccomandata n. 14147450327-6 spedita il 13.01.2012 stesso e
ricevuta dalla Società il 18.01.2012; con tale nota veniva comunicato che il tesseramento richiesto per il
calciatore Bassetti Stefano risultava irregolare in quanto il calciatore medesimo risultava già tesserato
con l’A.S.D. Flaibano.
Sulla base di tale comunicazione, il Bassetti non poteva essere utilizzato dalla Soc. Calcetto Clark Udine
e la posizione dello stesso nella gara contro il Porcia Calcio a 5 del 03.03.2012 doveva considerarsi
irregolare, in quanto tesserato per l’A.S.D. Flaibano dal 28.08.2010.
In proposito l’art. 40, punto 4 delle N.O.i.F. recita: “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per
più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta
prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più
società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva”.
b) Calciatore Morales Roca Iose Alberto.
Veniva acquisita per il Morales dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND la nota n.
00524.13 VB GA del Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, datata 12.01.2012, con la
quale la F.I.G.C. stessa, visto l’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., comunicava che il tesseramento per
la sola stagione sportiva 2011/2012 del calciatore Morales Roca Iose Alberto, nato il 30.01.1990, a
favore della Soc. Calcetto Clark Udine, aveva decorrenza 12.01.2012.
In proposito l’art. 40, punto 11 bis, delle N.O.I.F., seconda comma, recita: “Il tesseramento decorre dalla
data di comunicazione della FIGC e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti,
avrà validità fino al termine della stagione sportiva”.
CONCLUSIONI
Da quanto sopra accertato ed esposto e dai documenti acquisiti agli atti emerge chiaramente ed
inequivocabilmente che il tesseramento per la Soc. Calcetto Clark Udine del calciatore Bassetti Stefano
è risultato irregolare in quanto già tesserato per l’A.S.D. Flaibano, motivo per cui la sua partecipazione
alla gara Calcetto Clark Udine – Porcia Calcio a 5 non può che essere giudicata irregolare.
Nella fattispecie, il Bassetti si era reso responsabile della violazione dei doveri di lealtà e correttezza
sportiva, previsti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per
la Soc. Calcetto Clark Udine mentre era già tesserato per l’A.S.D. Flaibano, in violazione dell’art. 40,
comma 4, delle NOIF.
Nella circostanza si ravvisa altresì la responsabilità del Sig. Tirindelli Giancarlo perché, in qualità di
Presidente della Soc. Calcetto Clark Udine, sottoscriveva e richiedeva il tesseramento del suindicato
calciatore Bassetti Stefano, senza aver prima effettuato, con la necessaria diligenza, ogni e più
opportuna verifica volta ad individuare l’esistenza di possibili ostacoli volti ad impedire il regolare
tesseramento del predetto calciatore, in violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.
40/4 NOIF e 10/2 e 10/4 C.G.S.
Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Morales Roca Iose Alberto, nella gara citata
del 03.03.2012, la stessa non può che essere giudicata regolare in quanto il tesseramento del
medesimo a favore della Soc. Calcetto Clark Udine e valido per la sola stagione sportiva 2011/2012 ha
decorrenza 12.01.2012; pertanto, da tale ultima data, il Morales Roca era impiegabile dalla citata
Società.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo in primo grado:
- in accoglimento del reclamo presentato dall’A.S.D. Porcia Calcio a 5, infligge all’A.S.D. Calcetto
Clark Udine, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la
punizione sportiva della perdita della gara suindicata per 0 - 6;
- infligge al calciatore Bassetti Stefano la squalifica fino al 15 giugno 2012, ai sensi dell’art. 19,
punto 1, lett. f) per le responsabilità ascrittegli;
- infligge al Presidente dell’A.S.D. Calcetto Clark Udine, sig. Tirindelli Giancarlo, l’inibizione fino al
15 giugno 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h, per le responsabilità sopra ascrittegli;
- infligge alla Soc. Calcetto Clark Udine la sanzione dell’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18,
punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 1, C.G.S. (responsabilità diretta);
- dispone la restituzione della tassa reclamo all’A.S.D. Porcia Calcio a 5, ai sensi dell’art. 33, punto
13 del C.G.S.
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