COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. Guido DI GIORGIO (calciatore AJAX CALCIO AMATORI (Campionato Amatori A2, gir. A), in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara USA MANZANO – AJAX CALCIO AMATORI disputata il 25.02.2012, della squalifica per 4 giornate effettive a proprio carico (in C.U. n° 31 del 29.02.2012 della Delegazione di Cervignano del Friuli)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. Guido DI GIORGIO (calciatore AJAX CALCIO AMATORI (Campionato Amatori A2, gir. A), in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara USA MANZANO – AJAX CALCIO AMATORI disputata il 25.02.2012, della squalifica per 4 giornate effettive a proprio carico (in C.U. n° 31 del 29.02.2012 della Delegazione di Cervignano del Friuli) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 31 dd 29.02.2012 il G.S.T. della Delegazione di Cervignano del Friuli infliggeva la squalifica per quattro gare al calciatore Guido DI GIORGIO "ai sensi dell’art. 19 punto 1 lettera e, del C.G.S. perché dopo aver ricevuto la notifica dell’espulsione, in seguito alla seconda ammonizione, protestava nei confronti del Direttore di gara usando un linguaggio blasfemo e gravemente offensivo; perché dopo aver raggiunto quasi l’uscita, ritornava verso l’Ufficiale di gara con fare minaccioso, tentando di offrirgli la mano intinta con uno sputo, non riuscendovi in un primo momento solamente per l’indietreggiamento dello stesso, in seguito, cogliendolo alla sprovvista riusciva a toccargli la divisa; infine al termine della gara aspettava l’arbitro nei pressi dello spogliatoio, per continuare con le sue proteste,veniva però prontamente allontanato dal suo capitano”. Con tempestivo reclamo, lo stesso sig. DI GIORGIO chiedeva alla Commissione Disciplinare Territoriale «di ottenere una revisione della descrizione delle motivazioni della sentenza e a tal proposito chiede di venire eventualmente sentito (audizione)». Il reclamante, espulso per doppia ammonizione, ammetteva di avere ripetutamente protestato nei confronti dell’arbitro, anche prima della notifica del provvedimento a suo carico, ammettendo altresì di essere stato invitato dal capitano dell’AJAX a desistere dalle proteste a fine gara. Nel contempo, dichiarava di essersi grandemente stupito della ricostruzione del fatto a lui attribuita nei termini riportati in sede di Comunicato Ufficiale, ritenendola non coerente con le vicende e come effettivamente le stesse si sarebbero svolte. Il reclamo, in ogni caso, è palesemente inammissibile, sotto più profili. Innanzi tutto, viene avanzata la sola richiesta di «ottenere una revisione della descrizione delle motivazioni della sentenza», che di per sé è domanda inammissibile, in quanto – in relazione ad un reclamo avverso un provvedimento sanzionatorio – l’unico interesse diretto cui è riconosciuto pregio in capo al reclamante (art. 33 C.G.S.) è quello di ottenere una riduzione della sanzione applicata, e non già quello di ottenere la semplice revisione della motivazione del provvedimento disciplinare assunto a suo carico. Sotto un secondo profilo, il reclamo è parimenti inammissibile in quanto redatto in forma generica (art. 33, co. 6 C.G.S.), non essendo accompagnato dalla illustrazione delle ragioni per cui la ricostruzione del fatto, presa a riferimento dal G.S.T. sulla base del referto dell’arbitro – che peraltro alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S.) fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare – non sarebbe corretta, limitandosi come detto il reclamante ad una generica ed indimostrata negazione dell’episodio in sé considerato. Per tali ragioni, pertanto, non vi è spazio per la disamina del reclamo nel merito. Ciò posto, la CDT omette la convocazione del reclamante per economia processuale, giacché l’audizione non potrebbe sanare la situazione di inammissibilità che emerge dal reclamo. Solo incidentalmente si evidenzia come – laddove la C.D.T. avesse ritenuto per l’ammissibilità del reclamo – l’esito avrebbe potuto ben essere ancora più sfavorevole per il reclamante, in quanto, potendo la Commissione disporre per l’aggravamento della sanzione (art. 36, co. 3 C.G.S.), nel caso di specie, ferma la squalifica conseguente alla doppia ammonizione ed al successivo grave comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, andava autonomamente valutata anche la condotta sfuggita al GST consistente nell’avere proferito espressione blasfema (e per la quale, ai sensi dell’art. 19, co. 3bis C.G.S., è prevista di per sé la sanzione minima di una giornata). Dalla inammissibilità del reclamo discende, ai sensi dell’art. 33, co. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Guido DI GIORGIO - dispone l’incameramento della tassa di reclamo. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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