COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE MONTAGNANI LUCA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ PALOMBARA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
MONTAGNANI LUCA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A
DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ PALOMBARA PER RISPONDERE A
TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della Società PALOMBARA che non ha rispettato il termine ordinatorio del
12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al
Campionato di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti
la Società PALOMBARA non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di
disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio
del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare,
imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in
titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della
procura.
Il Presidente della Società PALOMBARA, Sig. LUCA MONTAGNANI, faceva pervenire una
memoria difensiva, nella quale sottolinea la assoluta buona fede della Società, in quanto riteneva
di aver già provveduto, avendo depositato una convenzione stipulata nel 2007 e valida per i
successivi 12 anni. Una volta preso atto della situazione, depositavano la disponibilità del campo in
data 19.7.2011.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti , chiedendo per il Presidente MONTAGNANI LUCA 30 giorni di inibizione e per la Società
PALOMBARA, l’ammenda di € 200,00.
La Commissione Disciplinare, considerato quanto asserito dal Presidente della Società
PALOMBARA e tenuto altresì conto del corretto comportamento processuale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente
della predetta Società LUCA MONTAGNANI, l’ammonizione con diffida e alla Società SPORTING
PALOMBARA l’ammenda di € 100,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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