COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012 (Gara: PRO CALCIO FONDI – SAN MICHELE del 29.2.2012 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012 (Gara: PRO CALCIO FONDI – SAN MICHELE del 29.2.2012 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente riconduce le frasi ed il gesto addebitato al calciatore DI FAZIO a semplice protesta ed atto di nervosismo, chiedendo una riduzione di sanzione. Considerato che dal rapporto di un assistente arbitrale si deduce che lo stesso giocatore rivolgeva offese a quest’ultimo e scalciava successivamente in segno di stizza un contenitore di borracce vuoto, che involontariamente lo raggiungeva ad un piede; ritenuto che, ferme restando le ingiurie espresse dal DI FAZIO, il fatto a lui addebitato non ha causato conseguenze all’assistente arbitrale, e tenuto conto che l’episodio in argomento non è da considerarsi come gesto volontario, ma occasionale, la squalifica può essere lievemente ridimensionata. Pertanto questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società PRO CALCIO FONDI, riducendo la squalifica al calciatore DI FAZIO LUCA a 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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