COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 18.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 23.2.2012 (Gara: PIBE DE ORO – ROMA OTTO T.M. del 19.2.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL
18.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 23.2.2012
(Gara: PIBE DE ORO – ROMA OTTO T.M. del 19.2.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
preliminarmente si fa presente che, per il Campionato di appartenenza – I Categoria – non sono
suscettibili di reclamo in alcuna sede le ammenda, come quella in titolo, inferiori ad € 150,00 (art.
45 del C.G.S.)
Visto il reclamo concernente la squalifica al calciatore CASALI, in cui la Società ROMA OTTO T.M.
deduce l’assoluta mancanza di volontarietà nel comportamento del predetto, assumendone
solamente l’intento di richiedere spiegazioni all’arbitro circa la sua espulsione e chiede, quindi, una
riduzione della sanzione.
Letti gli atti ufficiali da cui si desume che il CASALI, dopo l’espulsione, ha spinto con forza il
Direttore di gara alle spalle, facendogli cadere il cartellino e non causandone per poco la perdita
dell’equilibrio.
Tenuto conto che tali atti costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.).
Ritenute, quindi, in assumibili le istanza della ricorrente ed adeguata la sanzione inflitta, questa
Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo concernente l’ammenda di € 100,00.
Di respingere il reclamo della Società ROMA OTTO T.M. avverso la squalifica al calciatore
CASALI SIMONE, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va addebitata.
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