COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 18.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 23.2.2012 (Gara: PIBE DE ORO – ROMA OTTO T.M. del 19.2.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 18.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 23.2.2012 (Gara: PIBE DE ORO – ROMA OTTO T.M. del 19.2.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente si fa presente che, per il Campionato di appartenenza – I Categoria – non sono suscettibili di reclamo in alcuna sede le ammenda, come quella in titolo, inferiori ad € 150,00 (art. 45 del C.G.S.) Visto il reclamo concernente la squalifica al calciatore CASALI, in cui la Società ROMA OTTO T.M. deduce l’assoluta mancanza di volontarietà nel comportamento del predetto, assumendone solamente l’intento di richiedere spiegazioni all’arbitro circa la sua espulsione e chiede, quindi, una riduzione della sanzione. Letti gli atti ufficiali da cui si desume che il CASALI, dopo l’espulsione, ha spinto con forza il Direttore di gara alle spalle, facendogli cadere il cartellino e non causandone per poco la perdita dell’equilibrio. Tenuto conto che tali atti costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.). Ritenute, quindi, in assumibili le istanza della ricorrente ed adeguata la sanzione inflitta, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo concernente l’ammenda di € 100,00. Di respingere il reclamo della Società ROMA OTTO T.M. avverso la squalifica al calciatore CASALI SIMONE, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va addebitata.
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