COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 23.2.2012 (Gara: GALLICANO – POLI del 19.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 23.2.2012 (Gara: GALLICANO – POLI del 19.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società POLI contestando la decisione circa l’ammenda comminatale dal giudice di prime cure, assume la totale estraneità dei propri sostenitori alla condotta loro addebitata, nega la circostanza riguardante il comportamento della persona non autorizzata a trovarsi in panchina e conclude con la richiesta di revoca della sanzione. Letti gli atti ufficiali dai quali risulta chiaramente, per contro, l’assurdo ed inqualificabile contegno della predetta persona nei riguardi dell’arbitro (minacce, offese, spintoni e sputi), nonché le ingiurie e frasi minacciose dei sostenitori della Società verso l’arbitro ed altresì le loro espressioni denigratorie nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; ritenute, quindi, insussistenti le doglianze della ricorrente ed ampiamente adeguata la sanzione pecuniaria comminata, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo della Società POLI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it