COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAR.NA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATONE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 1°.3.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – MAR.NA CALCIO del 26.2.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAR.NA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATONE MARIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 1°.3.2012
(Gara: SPES MONTESACRO – MAR.NA CALCIO del 26.2.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la società MAR.NA CALCIO si è opposta alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa
alla squalifica al calciatore FATONE come in titolo, assumendo che il medesimo, capitano appena
sostituito, sarebbe rientrato in campo per calmare i propri compagni che protestavano per una
decisione tecnica (calcio di rigore) e che nella circostanza sarebbe venuto fortuitamente a contatto
con l’arbitro.
La ricorrente conclude chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, una significativa
sua riduzione.
Le deduzioni della Società sono in netto contrasto con il contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria
di prova (art. 35 del C.G.S.) da cui si rileva che il FATONE, sostituito, rientrava sul terreno di gioco
e unendosi alle proteste dei compagni, colpiva l’arbitro con una spallata e gli pestava un piede
rivolgendogli espressione irriguardosa.
Tanto premesso, ritenute inattendibili le lamentele della reclamante e adeguata la sanzione inflitta,
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MAR.NA CALCIO e, pertanto di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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