COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAR.NA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATONE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 1°.3.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – MAR.NA CALCIO del 26.2.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAR.NA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATONE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 1°.3.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – MAR.NA CALCIO del 26.2.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la società MAR.NA CALCIO si è opposta alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla squalifica al calciatore FATONE come in titolo, assumendo che il medesimo, capitano appena sostituito, sarebbe rientrato in campo per calmare i propri compagni che protestavano per una decisione tecnica (calcio di rigore) e che nella circostanza sarebbe venuto fortuitamente a contatto con l’arbitro. La ricorrente conclude chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, una significativa sua riduzione. Le deduzioni della Società sono in netto contrasto con il contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) da cui si rileva che il FATONE, sostituito, rientrava sul terreno di gioco e unendosi alle proteste dei compagni, colpiva l’arbitro con una spallata e gli pestava un piede rivolgendogli espressione irriguardosa. Tanto premesso, ritenute inattendibili le lamentele della reclamante e adeguata la sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MAR.NA CALCIO e, pertanto di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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