COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SCORPIONI ANDREA, DI INIBIZIONE FINO AL 30.5.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE GARGIULLI GIOVANNI E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRUSCIANTE DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77/C5 DEL 1°.3.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA C5 – ATL. FERENTINO del 26.2.2012 – Campionato C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SCORPIONI ANDREA, DI INIBIZIONE FINO AL 30.5.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE GARGIULLI GIOVANNI E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRUSCIANTE DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77/C5 DEL 1°.3.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA C5 – ATL. FERENTINO del 26.2.2012 – Campionato C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva preliminarmente che la ricorrente, in sede di audizione, ha confermato il proprio intendimento di non contestare la decisione assunta dal Giudice Sportivo in merito alla perdita della gara nei proprio confronti. Da un raffronto tra il contenuto degli atti ufficiali e quanto dichiarato dalla Società CIVITAVECCHIA C5 in sede di audizione, emerge una parziale plausibilità delle invocate riduzioni delle sanzioni che possono quindi ritenersi parzialmente assumibili. Infatti l’ammenda comminata alla Società va ricondotta esclusivamente alla mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale, e non anche per comportamento di tesserati già sanzionati individualmente. Inoltre, sempre in sede di audizione, il Sig. GIOVANNI PATRIZIO, presente, ha reso una dichiarazione di responsabilità per i fatti addebitati al Dirigente GARGIULLI GIOVANNI, per cui la sanzione va irrogata al predetto dichiarante, escludendo la responsabilità del GARGIULLI. La normativa vigente non consente di prendere in considerazione tale istanza, in quanto il Direttore di gara nel proprio rapporto non ha avuto dubbi sulla identificazione del Sig. GARGIULLI GIOVANNI quale autore del gesto. Nel rapporto arbitrale, peraltro, si ricava che l’allenatore SCORPIONI, dopo le proteste ha colpito con calci e in gesto di stizza le attrezzature a lui vicine profferendo altresì, nella circostanza, frasi irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara e il calciatore FRUSCIANTE ha colpito con un pugno un avversario senza significative conseguenze. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla ricorrente e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda ad € 100; di confermare l’inibizione fino al 30.4.2012 a carico del Dirigente GARGIULLI GIOVANNI; di ridurre a 4 gare la squalifica dell’allenatore SCORPIONI ANDREA e a 3 gare la squalifica al calciatore FRUSCIANTE DAVIDE. La tassa reclamo va restituita.
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