COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE GENUINI MARCO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ MONTECELIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE GENUINI MARCO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ MONTECELIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della Società MONTECELIO che non ha rispettato il termine ordinatorio del 12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di competenza. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti la Società MONTECELIO non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio del 20.7.2011. Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare, imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in titolo. Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione. Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti , chiedendo per il Presidente GENUINI MARCO l’inibizione di 30 giorni, e per la Società MONTECELIO, l’ammenda di € 200,00. Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura. Tutto ciò premesso, questa Commissione, conformandosi a quanto stabilito con il C.U. 134 del 26.1.2012 per situazioni analoghe DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente della predetta Società GENUINI MARCO l’inibizione per giorni 10 e alla Società MONTECELIO l’ammenda di € 250. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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