COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE GROSSI ROBERTO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
GROSSI ROBERTO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A
DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI PER
RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1
DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della Società CAVA DEI SELVI che non ha rispettato il termine ordinatorio del
12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al
Campionato di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti
la Società CAVA DEI SELVI non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di
disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio
del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare,
imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in
titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della
procura.
Il Presidente della Società CAVA DEI SELVI, Sig. GROSSI ROBERTO trasmetteva una memoria
difensiva, con documentazione allegata, con la quale dimostrava di aver provveduto a depositare
nei termini tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Promozione
2011/2012 compresa la disponibilità del campo.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva la richiesta di non luogo a procedere.
La Commissione Disciplinare, considerato quanto sopra
DELIBERA
Di prosciogliere il Presidente della Società Sig GROSSI ROBERTO e la Società CAVA DEI SELCI
da tutti gli addebiti.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE GROSSI ROBERTO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S."