COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 31.1.2012 – a carico di: – Sig. Daniele MARTINO, calciatore tesserato attualmente per la società VERCURAGO, all’epoca dei fatti non era tesserato ed il sig. Egidio Casalone, Presidente e legale rappresentante della società GS OSVALDO ZANETTI, per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’Art. 10 commi 2 e 6 CGS; – OSVALDO ZANETTI, a titolo di responsabilità diretta ed oggetti, ai sensi dell’art. 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Egidio Casalone.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 31.1.2012 - a carico di: - Sig. Daniele MARTINO, calciatore tesserato attualmente per la società VERCURAGO, all'epoca dei fatti non era tesserato ed il sig. Egidio Casalone, Presidente e legale rappresentante della società GS OSVALDO ZANETTI, per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all'Art. 10 commi 2 e 6 CGS; - OSVALDO ZANETTI, a titolo di responsabilità diretta ed oggetti, ai sensi dell'art. 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Egidio Casalone. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con il procuratore speciale della società deferita e del suo presidente, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e il predetto procuratore speciale hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: - Euro 200,00 di ammenda per la società OSVALDO ZANETTI; - per il sig. Egidio Casalone inibizione per 20 giorni; OSSERVA il comportamento addebitato al Presidente, sig. Egidio Casalone, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA - Euro 200,00 di ammenda alla società OSVALDO ZANETTI;  inibizione per 20 giorni al sig. Egidio Casalone. Preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto in ordine al calciatore, Daniele Martino, due giornate di squalifica, per aver disputato gare del campionato allievi nelle file della società OSVALDO ZANETTI,senza averne titolo perchè non tesserato, e che effettivamente il calciatore ha partecipato a gare del campionato allievi del Comitato Regionale Lombardia, senza essere tesserato in violazione dell'Art. 1 CGS, COMMINA al calciatore Daniele MARTINO, due giornate di squalifica. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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