COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla MONCALIERI CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara MONCALIERI – CASELETTE da disputarsi il 26/02/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale (C.U. n° 36 dell’ 1/03/12 della Delegazione Provinciale di Torino)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla MONCALIERI CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara MONCALIERI – CASELETTE da disputarsi il 26/02/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale (C.U. n° 36 dell’ 1/03/12 della Delegazione Provinciale di Torino) Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata spedita il 06/03/12, la A.S.D. MONCALIERI CALCIO contesta le decisioni del Giudice Sportivo, relative alla gara MONCALIERI – CASELETTE, che si sarebbe dovuta disputare il 26/02/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale, con le quali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 17 punti 1-2-3 del Codice di Giustizia Sportiva, è stata assegnata gara persa alla società MONCALIERI con il risultato di 0 – 3 e sono state assunte le seguenti ulteriori deliberazioni: ammenda di € 25,00 e penalizzazione di un punto alla società MONCALIERI; inibizione fino al 26/03/12 al signor CARUSO Alex dirigente del MONCALIERI; ammenda di € 100,00 sempre alla società MONCALIERI. Dall’esame del rapporto e del relativo supplemento redatto dal direttore di gara si rileva che la partita in questione non si è potuta svolgere in quanto il terreno di gioco, all’ora fissata per l’inizio, era parzialmente coperto di neve, in particolare la fascia laterale lato panchine. Dal momento che non veniva dato seguito alla richiesta formulata dall’arbitro di provvedere allo sgombero della neve, allo stesso non restava altro che prendere atto della situazione decidendo di ritirarsi nello spogliatoio. La A.S.D. MONCALIERI CALCIO chiede l’annullamento di tutti i provvedimenti adottati, facendo notare che relativamente al Campionato Giovanissimi non vi è alcuna norma regolamentare che obblighi la società ospitante a spalare la neve dal terreno di gioco e chiede altresì che le venga concessa l’opportunità di disputare la gara in questione. La Commissione disciplinare territoriale, avuto riguardo al fatto che, come segnalato dall’arbitro, entrambi i capitani ed i dirigenti delle due squadre hanno espresso la volontà di non disputare la gara; dopo aver espresso la considerazione che il direttore di gara avrebbe dovuto innanzitutto privilegiare la tutela della integrità fisica dei giovani calciatori, anziché imporre a tutti i costi la disputa della gara di un campionato per giovanissimi; ritenendo, comunque, condivisibili i motivi posti a fondamento del ricorso e, in accoglimento dello stesso, DELIBERA 1. di revocare la decisione di assegnare gara persa per 0 - 3 alla società MONCALIERI; 2. di ordinare la ripetizione della gara MONCALIERI - CASELETTE; 3. di annullare tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo relativi alla gara MONCALIERI – CASELETTE; 4. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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