COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 VIRTUS MONDOVI CARAS – TRE VALLI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 VIRTUS MONDOVI CARAS - TRE VALLI La società USD VIRTUS MONDOVI CARASSONESE con raccomandata spedita il 06/03/2012 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo che la controparte USD TRE VALLI ha fatto partecipare alla stessa il giocatore BASSO ANDREA (16/11/1992) in costanza di squalifica. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento. Dagli accertamenti eseguiti è risultato che il summenzionato giocatore, presente in distinta con il nº14 ma partecipante alla gara in quanto subentrato ad altro calciatore al minuto 26 del secondo tempo, è stato squalificato per DUE gare effettive con C.U. nº37 del 15 dicembre 2011. La prima di queste è stata scontata in data 17 dicembre nella gara FOSSANO-TRE VALLI (1ºgiornata di ritorno del campionato). La seconda andava scontata nella gara TRE VALLI-CORNELIANO in programma il 25/02/2012 (2ºgiornata di ritorno), ma poichè la stessa è stata rinviata d'ufficio dal C.R. per impraticabilità del terreno di gioco la sanzione non si intende scontata (art.22 comma 4 del C.G.S.). Il residuo di squalifica andava pertanto scontato nella gara immediatamente successiva e cioè proprio in quella oggetto del presente reclamo. La presenza in campo del calciatore squalificato inficia la regolarità della gara per cui in applicazione dell'art.17 comma 5 del C.G.S. SI DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società VIRTUS MONDOVI' CARASSONESE assegnando gara persa alla società TRE VALLI con il seguente risultato VIRTUS MONDOVI' - TRE VALLI 3-0 - di comminare alla società TRE VALLI l'ammenda di euro 150,00 - di squalificare per UNA ULTERIORE gara il giocatore BASSO ANDREA - di inibire fino al 15 maggio 2012 il dirigente accompagnatore della società TRE VALLI signor ROA' BRUNO - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº48 del 08/03/2012.
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