COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 10/ 3/2012 CIVILIS ATLETICO – ROCCHETTA S.ANTONIO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 10/ 3/2012 CIVILIS ATLETICO - ROCCHETTA S.ANTONIO Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato -che al 15º del secondo tempo, in segno di protesta avverso il provvedimento di espulsione subito, il calciatore n. 16 della Rocchetta S.Antonio Verde Antonio, avvicinatosi al direttore di gara, lo colpiva al viso con uno schiaffo provocandogli intenso dolore; -che nella circostanza il ridetto calciatore proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi gravemente ingiuriose e minacciose; -che solo grazie all'intervento dei calciatori di entrambe le squadre il sig. Verde Antonio abbandonava il terreno di gioco; -che al 43º del secondo tempo, a seguito di uno spintonamento tra due calciatori avvenuto nei pressi delle panchine, le persone ivi presenti facevano ingresso sul terreno di gioco, dando inizio ad un tafferuglio; -che al tafferuglio si univano i calciatori di entrambe le squadre, generando una rissa che il direttore di gara ha tentato ripetutamente di sedare; -che, non riuscendo nel proprio intento, al 47º del secondo tempo l'arbitro sospendeva definitivamente la gara; -che, nel far rientro negli spogliatoi, il direttore di gara veniva nuovamente intercettato dal sig. Verde Antonio, il quale reiterava il proprio comportamento oltraggioso, proferendo ulteriori minacce ed ingiurie; tutto ciò rilevato, visto ed applicato l'art. 17 comma 2 C.G.S. DELIBERA -di comminare al CIVILIS ATLETICO la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore del ROCCHETTA S. ANTONIO; di comminare al ROCCHETTA S. ANTONIO la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore del CIVILIS ATLETICO; -di squalificare il sig. Verde Antonio (ROCCHETTA S. ANTONIO) fino al 15.03.2015.
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