COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – POL.D. ATLETICO STORNARA del 26 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 1 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – POL.D. ATLETICO STORNARA del 26 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 1 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato adeguata conferma negli atti ufficiali per cui, non può essere revocata in dubbio l’aggressione subita dall’arbitro a fine gara da parte di persona non meglio individuata, introdottasi nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro che veniva quindi colpito con un calcio violento alla gamba; ritenuto tuttavia che nonostante la gravità del fatto innanzi illustrato può accedersi ad una sanzione diversa da quella adottata dal Primo Giudice per cui, fermo restando la squalifica del campo di gioco per una gara a porte chiuse e in campo neutro, già scontata, va aggiunta la squalifica del campo di gioco per una gara da scontarsi non già in campo neutro ma sul campo della società della A.S.D. MARGHERITA TERME a porte chiuse, revocandosi l’ammenda di € 500,00 non più dovuta; P.Q.M. D E L I B E R A Revocarsi l’ammenda di € 500,00 inflitta alla società della A.S.D. MARGHERITA TERME; confermarsi una gara a porte chiuse non in campo neutro ma sul campo della società della A.S.D. MARGHERITA TERME; confermarsi una gara in campo neutro già scontata; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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