COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 25 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00 e squalifica calciatori IERVOLINO Onofrio e DEL CORE Lorenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 1 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 25 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00 e squalifica calciatori IERVOLINO Onofrio e DEL CORE Lorenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 1 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che non merita modifica il provvedimento dell’ammenda di € 100,00 inflitta dal Primo Giudice essendo risultato fondato il clima di pericolo corso dall’arbitro a fine gara tanto da rendere necessario il suo accompagnamento da parte degli agenti di Forza Pubblica nella fase di allontanamento dal campo del direttore di gara, avvenuto alle ore 18,20; ritenuto che il comportamento del calciatore IERVOLINO Onofrio può ritenersi punito ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica fino al 31 maggio 2012; ritenuto altresì che il comportamento del calciatore DEL CORE Lorenzo può a sua volta ritenersi punito con la squalifica fino al 30 aprile 2012 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 31 maggio 2012 la squalifica inflitta al calciatore IERVOLINO Onofrio; Ridursi al 30 aprile 2012 la squalifica inflitta al calciatore DEL CORE Lorenzo; confermarsi nel resto le impugnate decisioni non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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