COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.C. PRO MOLFETTA – POL. CEGLIE del 17/01/2012 (Reclamo dell’A.C. Pro Molfetta Calcio A.S.D. del 2.2.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 28 del 26.01.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.C. PRO MOLFETTA - POL. CEGLIE del 17/01/2012 (Reclamo dell’A.C. Pro Molfetta Calcio A.S.D. del 2.2.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 28 del 26.01.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Considerato che l’A.C. Pro Molfetta risponde ex art. 17, co. 1, C.G.S. per la mancata conclusione della gara in intestazione, non avendo tempestivamente verificato e, poi, ripristinato il funzionamento dell’impianto d’illuminazione del campo di giuoco; Rilevato che la reclamante non ha fornito in giudizio la prova del caso fortuito o della forza maggiore che valgono ad escludere l’operatività della disposizione sopra cennata; al contrario, sentito l’arbitro, a supplemento di rapporto è emerso che l’A.C. Pro Molfetta fosse a conoscenza del guasto già prima dell’inizio della gara, sicché non può essere accolta la tesi portata nell’atto di reclamo di un calo improvviso della tensione dell’impianto di illuminazione; Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, DELIBERA rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa.
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