COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 143/A A.S.D. POL. POL. PACECO 1976 (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 250,00 – Gara 2° Categoria Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 – C.U. n° 326 del 16/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 143/A A.S.D. POL. POL. PACECO 1976 (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 250,00 – Gara 2° Categoria Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 - C.U. n° 326 del 16/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Paceco 1976, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. Sostiene qui in sintesi la società appellante di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara. In particolare ritiene la reclamante che la responsabilità della sospensione della gara sia da attribuire ad esclusivo fatto e colpa ai tifosi della Soc. Colomba Bianca che hanno dato vita agli incidenti ed alla successiva invasione di campo con la conseguenza che ad essa appellante deve essere data gara vinta per 3 - 0 con conseguente annullamento dell’ ammenda. Tali conclusioni sono state reiterate in sede di audizione dibattimentale. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il rapporto e gli eventuali supplementi redatti dagli ufficiali di gara, come è noto costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 e 2.1 del C.G.S. e costituiscono altresì la base di svolgimento del giudizio sulla regolarità della gara ex art. 35 n° 3 del C.G.S. Dall'attenta lettura di tale rapporto si ricava senza ombra di dubbio quanto peraltro statuito dal Giudice sportivo territoriale, vale a dire che la responsabilità primaria di quanto accaduto vada attribuita alla società Colomba Bianca, avuto riguardo a quanto addebitato ai sostenitori di quest'ultima. Si ricava altresì che tutte e due le tifoserie prima hanno dato luogo ad una invasione di campo innescando, successivamente, una mega rissa che ha coinvolto tutti gli atleti nonchè i dirigenti di entrambe le squadre circostanza questa che non ha reso possibile la prosecuzione dell’incontro. Sul punto giova ricordare che responsabile dell’ordine pubblico è la società ospitante la quale deve predisporre un servizio d’ordine adeguato a prevenire incidenti tra i sostenitori di entrambe le tifoserie e tra queste e gli atleti. Da quanto accaduto emerge in maniera inequivocabile che il servizio d’ordine predisposto dalla reclamante è risultato assolutamente inidoneo allo scopo né sul punto la ASD Pol. Paceco 1976 dà prova contraria limitandosi, viceversa, a sostenere di averlo predisposto mediante l’indicazione di tre nominativi che erano ben identificabili attraverso dei giubbotti di colore arancione. Inoltre per come già evidenziato da questa Commissione Disciplinare in altre decisioni la fattispecie descritta dal direttore di gara va qualificata come rissa, la quale per come insegnato dalla costante giurisprudenza delle corti di merito e di legittimità, si ha ogni qualvolta l’agente prende parte alla colluttazione con l’animo tanto di difendersi quanto e soprattutto di offendere con la consapevolezza della reciprocità delle offese, fatto questo che fa venire meno l’invocata scriminante. In conseguenza di quanto sopra l’appello è infondato con la conseguente conferma delle statuizioni di primo grado. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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