COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 159/A ASD MILO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 75,00 squalifica fino al 31.12.2012 allenatore Caniglia Antonio, squalifica fino al 5.4.2012 AA Di Stefano Jose, squalifica per 4 gare calciatori La Torre Salvatore e Ventimiglia Stefano, squalifica per 3 gare calciatori Calvo Roberto e Savoca Luca Orazio – Gara 2° Cat. Gir. G Canalicchio – Milo del 26/02/2012 – C.U. n° 354 del 01/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 159/A ASD MILO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 75,00 squalifica fino al 31.12.2012 allenatore Caniglia Antonio, squalifica fino al 5.4.2012 AA Di Stefano Jose, squalifica per 4 gare calciatori La Torre Salvatore e Ventimiglia Stefano, squalifica per 3 gare calciatori Calvo Roberto e Savoca Luca Orazio – Gara 2° Cat. Gir. G Canalicchio – Milo del 26/02/2012 - C.U. n° 354 del 01/03/2012. Con appello ritualmente proposto la società ASD Milo Calcio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. La reclamante pur ammettendo i fatti chiede una riduzione delle sanzioni poste, oltre che a suo carico, anche di quelle poste a carico dei tesserarti. La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto di gara redatto dall’arbitro che a mente dell’art. 35 comma 1.1. e 2.1 del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti e dai sostenitori, rileva che al 27’ del 2 t. l’allenatore della Soc. Milo, sig. Caniglia Antonio, insultava reiteratamente il direttore di gara ed entrato sul terreno di giuoco assumeva nei confronti dello stesso un atteggiamento fortemente minaccioso consistito nel fatto di essersi messo faccia a faccia con l’arbitro costringendolo ad indietreggiare e nel contempo gli schiacciava il piede destro causandogli dolore. Contestualmente si avvicinava al direttore di gara anche l’assistente arbitro sig. Di Stefano Jose che rafforzava le minaccia nei confronti del direttore di gara brandendo la bandierina Gli stessi dopo essere stati allontanati dal terreno di giuoco continuavano ad avere un comportamento irriverente nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara i calciatori Ventimiglia Stefano e La Torre Salvatore aggredivano con calci e pugni un calciatore avversario reo di avere offeso i tifosi del Milo. A seguito di tale aggressione avveniva una rissa che vedeva coinvolti dirigenti ed atleti di entrambe le squadre ed in particolare fra questi il direttore di gara individuava l’allenatore del Milo il quale, benchè allontanato, rientrava in campo ed i calciatori Savoca Luca e Calvo Roberto. Inoltre alcuni tifosi del Milo cercavano di scavalcare il muro di cinta del campo e gridavano insulti nei confronti della squadra del Canalicchio. Da quanto sopra esposto il proposto appello appare infondato in relazione all’ammenda e alle squalifiche dell’allenatore, dell’assistente arbitro e dei calciatori La Torre Salvatore e Ventimiglia Stefano in quanto dette sanzioni, così come applicate dal giudice di prime cure, appaiono congrue in relazione ai fatti rispettivamente addebitati, mentre si ritiene che vada rideterminata in termini più equi la squalifica a carico dei calciatori Calvo e Roberto e Savoca Luca Orazio come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello determina in due giornate la squalifica a carico dei calciatori Calvo Roberto e Savoca Luca Orazio, conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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